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Separazione e gestione dei figli: senza pronuncia del giudice, condanna per il genitore malevolo

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Il periodo che intercorre tra la separazione di fatto ed il provvedimento del giudice è spesso teatro di fatti e comportamenti discutibili. A volte, si tratta di vere e proprie violenze private agite da uno dei genitori allo scopo di escludere l’altro nella cura dei figli. Ciò accade, in special modo, quando a separarsi sono coppie di fatto (o regolarmente sposate) con una scarsa “anzianità di coppia”. Ancora peggio accade quando i conviventi si separano durante la gravidanza.

«Le chiamano separazioni senza unione – spiega il portavoce Alessio Cardinale di Adiantum (Associazione di Aderenti Nazionale per la Tutela dei Minori) – e in Italia sono tantissime. In questi ultimi casi, molto di frequente, il padre viene ostacolato persino nel riconoscimento legale del nascituro. Ma la realtà non inganni: nonostante Magistratura e Politica facciano a gara per celare le dimensioni reali del fenomeno, nei matrimoni che finiscono le vicende come quella oggetto della sentenza di cui parliamo sono frequenti, e delineano i contorni di un reato non ancora disciplinato dal nostro codice penale (Impedimento doloso alla cura filiale) ma largamente commesso da genitori senza scrupoli».

A creare una giurisprudenza di cui si sentiva il bisogno (come al solito, a causa dell’assenza della politica sorda e cieca ai problemi delle famiglie separate) è intervenuta la Suprema Corte, che con la sentenza n. 38558 del 23/09/2015 (VI Sezione Penale) ha deciso in merito ad una vicenda che, nel difficile rapporto tra ex conviventi (o ex coniugi) si verifica spesso: un genitore (nel caso di specie, la madre) pone in essere azioni e/o condotte volte a sottrarre la prole alla vigilanza e all’esercizio della funzione educativa da parte dell’altro genitore, in assenza di uno specifico provvedimento di affidamento del giudice civile. Il tribunale in primo grado aveva condannato la donna a otto mesi di reclusione per il reato di sottrazione di persona incapace ex art. 574 c.p. (la figlia minore), sentenza, questa, di fatto confermata anche dal giudice di appello: tra le varie condotte lesive della potestà genitoriale poste in essere dall’imputata, aveva assunto un particolare rilievo l’iniziativa della madre di iscrivere la figlia in una scuola in un paese limitrofo a quello di residenza all’insaputa dell’altro genitore. La donna aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte di Appello non avesse tenuto in considerazione le presunte condotte del padre che per lunghi periodi di tempo, a dire della donna, si era disinteressato della figlia, limitandosi a sporadici incontri e tenendo comportamenti inconciliabili con il corretto sviluppo della minore. Inoltre, per la donna era irrilevante anche l’episodio della iscrizione a scuola. La Corte di Cassazione respinge oggi il ricorso della donna, ritenendolo inammissibile, e sul punto osserva che correttamente la Corte d’Appello ha “evidenziato plurimi elementi di prova dai quali si ricava che con ripetute condotte e scelte unilaterali, protrattesi per un rilevante periodo di tempo, in assenza di provvedimenti di affidamento da parte del giudice civile e nella compresenza di soggetti titolari entrambi della potestà genitoriale, travalicano la linea di demarcazione tra una normale manifestazione dell’esercizio della propria potestà e il comportamento diretto a contrastare il diritto dell’altro coniuge…”.

TESTO DELLA SENTENZA
Cassazione penale Sez. VI, Sent. n. 38558 del 23/09/2015

Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna alla pena di otto mesi di reclusione emessa il 24.5.2011 nei confronti di C.S. dal Tribunale di Voghera per il reato di sottrazione di persona incapace (nella specie la figlia minore sottratta alla vigilanza e alla potestà genitoriale del coniuge separato, in assenza di provvedimenti di affidamento della minore), ha revocato la statuizione della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno e confermato nel resto la sentenza di primo grado. C.S. ricorre personalmente per cassazione deducendo violazione di legge in riferimento all’art. 574 c.p. e conseguenti vizi di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto la sussistenza del reato contestato in mancanza di una globale sottrazione del minore alla vigilanza e alla funzione educativa dell’altro coniuge, sostanzialmente disinteressatosi della figlia per lunghi periodi di tempo, salvo sporadici incontri, e addirittura tenendo condotte inconciliabili con l’armonico sviluppo della minore, sicchè nel caso concreto mancherebbe uno specifico interesse della minore ad intrattenere rapporti con il padre. Non avrebbe poi rilevanza ai fini dell’integrazione del reato de quo il fatto che la ricorrente abbia iscritto la figlia in una scuola in un paese limitrofo a quello di residenza all’insaputa del padre. Mancherebbero dunque nel caso di specie sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato contestato. Anche la parte civile L.S. ricorre, per mezzo del suo difensore-procuratore speciale, avverso la sentenza in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla esclusione, operata dalla Corte territoriale, della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore della C. al pagamento della somma liquidata in favore della stessa parte civile a titolo di risarcimento del danno.

Motivi della decisione
Il ricorso proposto da C.S. è inammissibile. Esso si sostanzia infatti nella mera riproposizione di doglianze di merito alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici (pp. 4/7). La Corte d’Appello di Milano ha in particolare evidenziato plurimi elementi di prova dai quali ricava con motivazione completa e congrua che con ripetute condotte e scelte unilaterali, protrattesi per un rilevante periodo di tempo, la ricorrente ha, in una situazione caratterizzata dall’assenza di provvedimenti di affidamento da parte del giudice civile e dalla compresenza dei soggetti titolari della potestà dei genitori, travalicato la linea di demarcazione tra una normale manifestazione dell’esercizio della propria potestà e il comportamento diretto a contrastare il diritto dell’altro coniuge, sempre peraltro nella considerazione che nella specie si tratta di condizioni potestative e cioè non dettate nell’interesse esclusivo del loro titolare, ma per il soddisfacimento di quello della persona incapace, sicchè il comportamento della ricorrente ha portato ad una globale sottrazione della figlia minore alla vigilanza e all’esercizio della funzione educativa dell’altro genitore. Il ricorso proposto nell’interesse della parte civile è pure inammissibile. La parte civile non è infatti legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen. avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l’azione civile e gli interessi civili, ma gli obblighi imposti al condannato circa l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato; infatti, le disposizioni contenute nell’art. 165 cod. pen., che consentono al giudice di subordinare la concessione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata (Sez. 6, n. 43188 del 22.9.2004, P.C. in proc. Riti, Rv. 230506). All’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p. nei confronti di entrambi i ricorrenti e la compensazione tra le parti delle spese processuali del grado ai fini civili.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara compensate tra le parti le spese processuali del grado ai fini civili.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2015

Massimiliano Gobbi

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