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Il Comune di Anzio rottama le ingiunzioni di pagamento: ecco come

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Il Comune di Anzio ha introdotto con Delibera Comunale n° 3/2017 “APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016”, la cosiddetta “rottamazione” delle ingiunzioni fiscali, per consentire al contribuente di definire in maniera agevolata i debiti tributari ottenendo l’esenzione delle sanzioni.

L’ingiunzione fiscale è un ordine di pagamento emesso da un Ente Locale per la riscossione coattiva dei propri tributi ed entrate patrimoniali e gode della stessa forza coattiva del ruolo. L’ingiunzione fiscale,  come la cartella esattoriale, è stata preceduta da un avviso di accertamento. Si precisa che la “rottamazione” non è applicabile agli avvisi di accertamento.

La definizione agevolata è una modalità di estinzione del debito nei confronti del Comune, oggetto di ingiunzione fiscale notificata nel periodo dal 2000 al 2016,  per i contribuenti che ne faranno richiesta facendo domanda entro e non oltre il 02 maggio 2017. La richiesta dovrà essere presenta o inviando una mail a protocollo.comuneanzio@pec.it o direttamente all’ Ufficio Protocollo sito in p.zza C. Battisti 25 utilizzando il modello di definizione predisposto dall’ Ente. 

L’istanza deve contenere:

  • i dati identificativi del soggetto;
  • il numero e l’ oggetto dell’ ingiunzione fiscale;
  • il numero delle rate per un massimo di cinque (5) rate con ultima scadenza il 30 settembre 2018;
  • la rinuncia ad eventuali pendenze di giudizio aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’ istanza e la dichiarazione a non attivarne dei nuovi.

Il Comune accoglie o rigetta l’ istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora l’ istanza venga accolta, il Comune comunica entro il  30 giugno ai debitori  l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l’ importo complessivo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di esse attenendosi ai seguenti criteri:

  • Versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
  • Versamento in due (2) rate di pari importo : entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
  • Versamento in tre (3) rate di pari importo : entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018 ;
  • Versamento in quattro (4) rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018;
  • Versamento in cinque (5) rate di pari importo : entro i mesi di luglio, settembre e dicembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018.

I debitori possono estinguere quanto dovuto senza corrispondere le sanzioni versando le somme ingiunte a titolo di capitale, interessi moratori, eventuale aggio di riscossione, eventuali spese per procedure esecutive e/o cautelari e le spese relative alla notifica dell’ ingiunzione di pagamento. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti dal tasso d‘ interesse legale. A seguito del pagamento prima rata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di richiesta di agevolazione. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento anche di una sola rata dell’ importo comunicato e dovuto, il contribuente perde le agevolazioni e i benefici connessi alla definizione con conseguente ripresa delle azioni cautelari/esecutive e i versamenti eventualmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’ importo complessivamente dovuto.

 

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