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Ladispoli: ordinanza anti incendi del Sindaco Grando

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L’amministrazione comunale informa i cittadini che, con l’arrivo dell’estate ed il rischi di incendi, è stata emessa un’ordinanza del sindaco Grando che pone precise limitazioni. Dal 15 giugno al 30 settembre sarà vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo d’incendio. Per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche sarà proibito parcheggiare sui prati e nei boschi.

Nelle discariche pubbliche o private e negli accumuli comunque presenti, mantenere a cielo aperto i rifiuti, nonché procedere a combustione dei rifiuti medesimi quale metodo di smaltimento degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica e dell’accumulo e dal proprietario del sito.

Entro il limite di duecento metri dall’estremo margine del bosco sarà vietato accendere fuochi. Così come gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.

Su chiunque incombe, inoltre, l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e di collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso a Gruppo protezione civile Comune Ladispoli, tel. 06 99231680, Polizia locale Ladispoli, tel. 06 99231206 , Comando dei Carabinieri, tel 112, Vigili del Fuoco, tel. 115.

Ai proprietari di terreni incolti che non provvedono al taglio della vegetazione cresciuta in modo irregolare sia all’interno dei centri abitati che nelle zone di campagna, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà applicata la sanzione amministrativa, che ai sensi del disposto art. 16 della Legge 689 così come modificato dall’ art. 6bis della Legge 125/2008, cosi come recepito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 19.02.2010, oblabile in misura ridotta con € 200,00, in caso di inadempienza, il Comune provvederà alla pulizia dei terreni con addebito delle spese ai legittimi proprietari. In caso di incendio di terreno incolto o non curato ai fini dell’impedimento di fenomeni di abbruciamento, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge 353/2000 art. 10 comma 6 che prevede una sanzione da € 1.000,00 a 10.000,00 euro.

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