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Fase 2 bis, il 18 maggio riaprono negozi, centri commerciali, parrucchieri, cinema e teatri: ecco tutte le regole

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Ieri la Regione Lazio ha firmato l’ordinanza che consente la riapertura di tutti gli esercizi commerciali e artigianali, ovviamente con le dovute cautele.

Potranno riaprire anche i centri commerciali, sia all’aperto che al chiuso, i cinema e i teatri.

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Riaprono i negozi e i centri commerciali

A decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

  1. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
  2. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
  3. attività artigianali;
  4. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  5. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
  6. agenzie di viaggio.

Le attività sportive consentite

Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio.

Sempre dal 18 maggio sono consentiti

    1. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
    2. l’attività nautica di diporto;
    3. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
    4. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
    5. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
    6. l’apicultura;
    7. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.

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Dalla stessa data è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.

La chiusura delle attività commerciali deve avvenire secondo la disciplina degli orari e comunque non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.

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