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Reddito di cittadinanza 2022, tutte le novità: ecco il nuovo modulo per fare domanda

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Novità in arrivo per il Reddito di Cittadinanza a causa dell'introduzione di Mia (Misura di inclusione attiva): ecco cosa sapere.

E’ stato aggiornato il modulo per fare domanda del Reddito di Cittadinanza. A darne notizia è stata l’Inps con il messaggio n. 3684 del 7 ottobre 2022. Le modifiche riguardano le informazioni relative alle misure cautelari e alle condanne in capo al beneficiario e al proprio nucleo familiare. Ecco tutto quello che c’è da sapere. 

Reddito di cittadinanza: nuovo modulo di domanda

Le modalità di compilazione del Quadro F del modulo per fare domanda per il Reddito di Cittadinanza sono state aggiornate e semplificate. E’ stata modificata la sezione relativa alle dichiarazioni sulle misure cautelari e sulle condanne per i reati individuati dalla normativa di riferimento. In particolare, da adesso i dati del richiedente non saranno più uniti a quelli del nucleo familiare ma saranno due cose separate. 

Così sarà più semplice compilare il modello e le dichiarazioni del richiedente non è più vincolata a quella dei componenti del nucleo familiare per i quali non spetta il reddito di cittadinanza.

Le Legge di Bilancio 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato le regole in materia di controlli in merito alla presenza di condanne che fanno scattare la revoca del reddito di cittadinanza, in particolare i reati individuati dal comma 3, articolo 7 del decreto legge n. 4/2019, che prevede quanto segue:

Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309″

“nonché all’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”.

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