Home » Anzio » Anzio, falò e campeggi in spiaggia? Attenzione ai divieti. Ordinanza anche sul “gioco”

Anzio, falò e campeggi in spiaggia? Attenzione ai divieti. Ordinanza anche sul “gioco”

Pubblicato il
falò in spiaggia a Ferragosto

Dopo l’ordinanza per limitare il consumo di acqua ad Anzio, il Sindaco De Angelis ha firmato altri due documenti per regolamentare l’estate 2018 sul territorio anziate. 

Il primo testo, l’ordinanza n. 29/2018 del 03 Agosto 2018, riguarda un fenomeno, quello dei falò e del ‘pernottamento’ in spiaggia, molto diffuso tra i ragazzi che raggiunge il suo apice spesso nella serata di ferragosto. 

Ma tutto questo sarà oggetto di prescrizioni ben precise ad Anzio. Nell’ordinanza si legge infatti che è fatto divieto “dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in tutti i giorni del mese di Agosto e Settembre 2018, sugli arenili liberi del territorio comunale, di detenere a qualsiasi titolo legna, carbone e carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione dei fuochi; di campeggiare, bivaccare ed accendere i fuochi; che, fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981″

Il secondo documento invece, l’Ordinanza n. 28/2018 del 03 Agosto 2018, va a regolamentare l’orario e l’uso delle cosiddette “macchinette” che danno vincite in denaro.

Qui si legge che “l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art.11 O, comma 6 del TULPS, ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi. autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, sia fissato come segue: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi; che gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, debbano essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili; l’obbligo di esposizione, all’esterno ed all’interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, di apposito avviso (di dimensioni minime cm 20×30) che renda noto la fascia oraria, fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l’utilizzo dei dispositivi da gioco d’azzardo lecito”.

In caso di accertata violazione delle prescrizioni sopra enunciate il gestore rischia una multa fino a 450 euro, pena da considerarsi inasprita ulteriormente in caso di recidiva.

 

 

Impostazioni privacy