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Ordinanza anti-malamovida a Nettuno, nuove regole per i locali notturni

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Nettuno

Il Comune di Nettuno si prepara a contrastare i fenomeni di malamovida, mettendo nero su bianco un’ordinanza pronta a regolare la vita notturna della famosa località balneare del Lazio. La scelta, arrivata dal commissario prefettizio Antonio Repucci, punta a rendere più sicuro il territorio che è chiamato ad amministrare nelle ore notturne di quest’Estate, dove la zona richiamerà la movida locale e quella proveniente dai vicini Comuni (Roma in primis).

L’ordinanza anti-malamovida del Comune di Nettuno

Questi sono i regolamenti annunciati dal Comune per quest’Estate 2023:

  • La chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino di: – tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini); – attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini); – associazioni e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande.
  • Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i giorni dalle 22.00 alle 06.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici.
  • E’ consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente per il consumo all’aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile; sono da considerare in deroga al punto 3) i Ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata.
  • per quanto concerne il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori si applicano le sanzioni previste dall’art. 689 del c.p. e ss.mm.ii e la L. n.125 del 30.03.2001.

Le regole per le discoteche

Altre regole influenzeranno la movida comunale:

  • La sospensione della diffusione di musica all’interno e all’esterno dei locali dalle ore 24.00 tutti i giorni, consentendo l’emissione sonora come sottofondo ed a condizione che la stessa non sia percepibile dall’esterno e/o negli edifici attigui, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme e/o disposizioni in materia, con l’obbligo di esporre la “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà d’impatto acustico ex DPR n 227 del 2011” debitamente asseverata dal “tecnico competente”.
  • L’obbligo di esposizione in modo visibile di un cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza dei divieti imposti dal presente atto.
  • L’accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali per il pagamento di una somma da euro 25 a euro 500. Fatto salvo quanto possa ritenersi perseguibile ex art. 650 e 659 del Codice Penale.
  • La recidiva delle condotte di cui è fatto divieto e per le quali è prevista la sanzione di cui al punto 7. dell’ordinanza de quo, determina da parte dell’autorità amministrativa preposta, un provvedimento che miri all’interruzione delle condotte già sanzionate e reiterate, mediante la sospensione dell’attività dai 3 ai 5 giorni a seconda della gravità dei casi.

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