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ELEZIONI AMMINISTRATIVE A POMEZIA: COME SI VOTA

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Nei Comuni con più di 15.000 abitanti si vota sempre con una sola scheda, sulla quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.
Il cittadino può esprimere il proprio voto in modi diversi:
1. tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato Sindaco da quest’ultima appoggiato;
2. tracciando un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei candidati alla carica di Consigliere appartenenti alla stessa lista, e tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato Sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto “voto disgiunto”;
3. tracciando un segno solo sul nome del Sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.

Da quest’anno c’è la possibilità di votare due candidati di sesso diverso all’interno della stessa lista. Sulle righe si possono scrivere le preferenze secondo le modalità spiegate: il nome di un candidato maschile affiancato ad uno femminile, e viceversa. NON è possibile esprimere la preferenza per due aspiranti al consiglio comunale dello stesso sesso, altrimenti il secondo nome viene annullato.

 

Il diritto di voto per gli elettori disabili

Gli elettori non deambulanti possono votare anche in una sezione del loro Comune diversa da quella in cui sono iscritti, se quest’ultima non è accessibile con sedia a rotelle. Le sezioni accessibili di solito sono contrassegnate dal simbolo dell’handicap. Nei comuni ripartiti in più collegi (senatoriali, collegi uninominali, collegi provinciali) o in occasione dell’elezione degli organi circoscrizionali, la sezione scelta per la votazione deve appartenere allo stesso collegio o alla stessa circoscrizione di quella in cui è iscritto l’elettore interessato.

Per godere di tale diritto, è necessario presentarsi con una certificazione medica rilasciata dalla Asl, che dichiari l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, oppure con la patente di guida speciale. I Comuni organizzano anche servizi di trasporto, per fare in modo che le persone non deambulanti raggiungano il seggio elettorale.

Elettori con una grave infermità fisica (voto assistito)

Gli elettori “fisicamente impediti”, che hanno bisogno dell’assistenza di un altro elettore per votare, possono richiedere al Comune che venga annotato, in via permanente, il diritto di voto assistito. Sono da considerarsi “elettori fisicamente impediti”, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Il Comune, oltre ad annotare tale diritto sulle liste ufficiali, appone un timbro speciale sulla tessera elettorale.

L’accompagnatore, che deve avere con sé la propria tessera elettorale, può essere un famigliare o un’altra persona qualsiasi, con l’unico requisito richiesto di essere iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano. Nessun elettore può accompagnare più di un cittadino con grave infermità fisica.

Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, l’elettore deve esibire uno specifico certificato, rilasciato gratuitamente dalla Asl. Nel caso dell’elettore cieco, può essere esibito, quale documento probatorio, il cosiddetto “libretto di pensione”, dal quale si evince la cecità accertata.

Chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non deve presentare alcun certificato.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Tale modalità riguarda gli “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”. Possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
L’elettore interessato deve far pervenire al Commissario Straordinario del Comune di Pomezia un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia tra il 16 aprile ed il 6 maggio 2013.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale

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Nei Comuni con più di 15.000 abitanti è eletto Sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno).
Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare la seconda domenica successiva per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio).
In caso di parità di voti al primo turno, verrà ammesso al ballottaggio il candidato alla lista più votata (maggiore cifra elettorale) e, in caso di ulteriore parità, verrà ammesso il più anziano di età (gli stessi criteri saranno usati in caso di parità nel ballottaggio).
Al secondo turno viene eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Per stabilire la composizione del Consiglio si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo. In pratica, se la lista o l’insieme delle liste collegate al candidato eletto Sindaco nel primo o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 60% dei seggi ma hanno ottenuto nel primo turno almeno il 40% dei voti, otterranno automaticamente il 60% dei seggi.
I seggi restanti saranno divisi tra le altre liste proporzionalmente alle preferenze ottenute.

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