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Cassa integrazione, possibilità di anticipare le 4 settimane aggiuntive: c’è il Decreto ad hoc

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Cassa integrazione, ci sono novità. Il decreto-legge denominato “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamenti di integrazione salariale” conferma di fatto quanto anticipato nei giorni scorsi dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.

In una nota congiunta si leggeva: «Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze stanno redigendo un decreto legge, che sarà all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio dei Ministri, che permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal Governo di anticipare le ulteriori 4 settimane previste. Ciò permetterà di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. In questo modo, accompagniamo la ripartenza delle imprese più colpite dall’emergenza epidemiologica tutelando i loro dipendenti».

Cassa integrazione, anticipo per garantire continuità al reddito

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale. Ieri la riunione conclusasi in tarda serata.

Cosa prevede il testo

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Cassa integrazione, come funziona la correzione delle domande

Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Infine, sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal 30 giugno al 31 luglio 2020 quelli per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.

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