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Ardea, il Consiglio di Stato si pronuncia sulla “vicenda Cucuzza”

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È stata pubblicata oggi la sentenza del Consiglio di Stato in riferimento alla questione del concorso da dirigente dell’area Servizi alla Persona, Giovanni Cucuzza e alle accuse che gli erano state rivolte dal secondo classificato, Francesco Giovinazzo, cioè quella di aver copiato buona parte del tema durante il concorso per il posto da dirigente.

Su questo argomento, l’avvocato del Comune di Ardea ha dichiarato che “Il Consiglio di Stato ha disposto la reviviscenza degli atti impugnati in primo grado, vale a dire che la graduatoria di dirigente dell’area Servizi alla persona del Comune di Ardea è consolidata e conserva i suoi effetti giuridici. Quindi, resta valida e il dirigente può restare in servizio – spiega l’avvocato Gabriele Di Paolo, legale del Comune – Secondo quanto si legge nella sentenza la rinuncia che Giovinazzo fece all’annullamento della graduatoria la conserva giuridicamente. Il Consiglio di Stato ha anche evidenziato come sia stato un elaborato privo di una autonoma rielaborazione e che questo va valutato oggettivamente e non con parametri soggettivi. Il fatto che Cucuzza abbia dimostrato in appello le sue forti capacità mnemoniche conferma che non ha fatto una prova originale. Solo questo. Da domanda di annullamento della graduatoria si è passati a un risarcimento del danno. Ora la parola passa a Giovinazzo che dovrà riassumere la domanda risarcitoria davanti al Tar. Inoltre, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza anche sulle spese, compensandole in entrambi i gradi di giudizio”.

Di seguito, per evitare ritorsioni e/o minacce di qualsiasi genere o pressioni, si riporta per intero la sentenza, sul cui esito ci sono pareri discordanti da parte dei soggetti coinvolti.

Lasciamo ai lettori, o ai legali, le deduzioni su quanto espresso dai Giudici del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2015, proposto dal signor Cucuzza Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bandini, Aldo Basile e Paolo De Caterini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Basile in Roma, via Carlo Conti Rossini, n. 26; 
contro
il signor Giovinazzo Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Tropepi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto, n. 21; 
nei confronti di
il Comune di Ardea, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Di Paolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 35/B; 

sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2015, proposto dal Comune di Ardea, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Di Paolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 35/B; 
contro
il signor Giovinazzo Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Tropepi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Taranto, n. 21; 
nei confronti di
il signor Cucuzza Giovanni; 
per la riforma in entrambi i ricorsi della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma Sezione II Ter n. 472 del 13 gennaio 2015, resa tra le parti, concernente l’approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di dirigente amministrativo presso il Comune di Ardea.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor Francesco Giovinazzo e del Comune di Ardea;
Visto l’appello incidentale del signor Francesco Giovinazzo nel ricorso n. 1185 del 2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2015 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti gli avvocati Aldo Basile, Paolo De Caterini, Francesco Tropepi e Gabriele Di Paolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- Il Comune di Ardea nel 1989 bandiva un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente di categoria dirigenziale, profilo dirigente amministrativo.
Al concorso partecipavano tra gli altri i signori Cucuzza Giovanni e Giovinazzo Francesco.
Il signor Cucuzza, vincitore del concorso con la votazione di 86 su 100, veniva assunto come dirigente amministrativo a tempo indeterminato ed era inquadrato nel ruolo della dirigenza del Comune di Ardea a decorrere dal 1°ottobre 2010.
2.- Il signor Giovinazzo Francesco, secondo nella graduatoria con la votazione di 78 su 100, a seguito di accesso agli atti, constatava che l’elaborato della prima prova scritta del dottor Cucuzza – alla quale era stato assegnato il voto più alto (29/30) determinante per il superamento del concorso (il dottor Cucuzza era risultato primo in graduatoria per aver riportato 29/30 alla prima prova scritta e 28/30 alla seconda prova scritta, mentre il signor Giovinazzo aveva riportato 28/30 alla prima prova scritta e 21/30 alla seconda prova scritta) – era stato quasi integralmente copiato da due opere a stampa realizzate e pubblicate dai rispettivi autori negli anni 2006 – 2007, prima della data di svolgimento delle prove di esame.
3.- Con ricorso al TAR Lazio iscritto al n. 10618 del 2010, il signor Giovinazzo chiedeva l’annullamento della determinazione n. 115 del 2 settembre 2010 del Comune di Ardea di approvazione della graduatoria del concorso, nella parte in cui veniva dichiarato vincitore il dottor Cucuzza Giovanni, e gli atti emanati di conseguenza, quali la determinazione di nomina e di assunzione nel posto a concorso, deducendone l’illegittimità per violazione dell’articolo 13 del d. P.R. n. 487 del 1994.
Il signor Giovinazzo chiedeva, altresì, l’accertamento del suo diritto ad essere nominato vincitore in quanto primo classificato, nonché l’accertamento del diritto all’assunzione in servizio presso il Comune a tempo pieno e indeterminato nella qualifica dirigenziale, profilo professionale < dirigente amministrativo e la condanna del Comune al risarcimento dei danni materiali subiti, consistenti nelle differenze stipendiali, comprensivi di oneri contributivi accessori che sarebbero maturati dalla data di effettiva assunzione in servizio del concorrente poi escluso (1°ottobre 2010) rispetto a quanto nel frattempo percepito presso la propria amministrazione di appartenenza e fino alla data di effettiva assunzione in servizio del vincitore, con condanna alle spese e competenze di giudizio. Resistevano in giudizio il Comune di Ardea ed il dottor Cucuzza. 4.- Con la sentenza n. 472 del 13 gennaio 2015, il TAR per il Lazio accoglieva il ricorso quanto alla domanda di annullamento e lo dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla domanda di accertamento e a quella di condanna al risarcimento dei danni. Il TAR condannava in solido il Comune di Ardea e il controinteressato signor Cucuzza Giovanni al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge. 4.1- In ordine alla domanda di annullamento, il TAR statuiva che il dottor Cucuzza, avendo «riportato nell’elaborato ampi, consistenti e incisivi passi del tutto identici a quelli contenuti in due pubblicazioni edite nel 2006 e nel 2007 sulle materie e gli argomenti trattati nel suo scritto, peraltro privi di adeguata virgolettatura», andava escluso dal concorso ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del d.P.R. n. 487 del 1994, per il quale «il concorrente che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso», trattandosi di disposizione volta a garantire l’originalità del prodotto intellettuale del candidato quale elemento rivelatore del suo grado di maturità e di preparazione. Ad avviso del TAR, all’annullamento in parte qua della graduatoria impugnata conseguiva lo scorrimento automatico, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sulla graduatoria, tenendo conto delle statuizioni giudiziarie. 4.2- In ordine alle ulteriori domande formulate nel ricorso dal dottor Giovinazzo [quali: a) l’accertamento del suo diritto ad essere nominato vincitore in quanto primo classificato (una volta escluso il contro interessato dalla graduatoria); b) l’accertamento del diritto all’assunzione in servizio presso il Comune di Ardea nel posto dirigenziale messo a concorso; c) il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti alla mancata tempestiva assunzione], il TAR le dichiarava inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001. In particolare, con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni, ad avviso del TAR valevano le stesse conclusioni rese sulle domande di accertamento, avendo il ricorrente fondato la domanda risarcitoria sul proprio diritto alla assunzione nella qualifica dirigenziale, che postulerebbe la previa instaurazione del rapporto di lavoro mediante la stipula del relativo contratto, con conseguente giurisdizione del giudice civile. 5.- La sentenza del TAR n. 472 del 2015 veniva impugnata dal dottor Cucuzza (con l’appello n. 1185 del 2015) e dal Comune di Ardea (con l’appello n. 1438 del 2015). Entrambi gli appelli erano incentrati sull’asserito errore di giudizio con riferimento al ravvisato plagio delle prove scritte. Resisteva nei giudizi il dottor Giovinazzo, che eccepiva la inammissibilità della costituzione del Comune di Ardea per vizio di legittimazione e rappresentanza processuale, con conseguente inutilizzabilità di tutti gli atti prodotti dalla sua difesa e inammissibilità dello stesso atto di appello del Comune. Nel merito, egli deduceva l’infondatezza di entrambi i ricorsi in appello. 6.- Il dottor Giovinazzo depositava un ricorso incidentale nel giudizio di appello n. 1185 del 2015, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui dichiarava la inammissibilità della domanda di accertamento e di condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni e ribadiva la fondatezza in fatto e diritto della propria domanda di risarcimento dei danni, con riferimento sia a quelli già chiesto nel giudizio di primo grado che a quelli ulteriori, conseguenti al comportamento tenuto dal Comune di Ardea successivamente alla sentenza. L’appello incidentale riportava anche per esteso la nota inviata via pec al Comune di Ardea in data 28 gennaio 2015, già depositata in giudizio dal Comune, sottoscritta dal dottor Giovinazzo, recante la dichiarazione di formale rinunzia - ai sensi dell’articolo 84, 3°comma, c.p.a. - al diritto di far valere l’effetto conformativo della sentenza di primo grado ai fini dell’assunzione in servizio presso il Comune di Ardea, salvo restando il diritto al risarcimento dei danni causati dall’illegittimità degli atti del Comune di Ardea, rilevata dalla sentenza del TAR. 7.- Con ordinanza n. 858 del 4 marzo 2015, questa Sezione del Consiglio di Stato, in considerazione delle esposte circostanze, sospendeva l’esecutività della sentenza del TAR n. 472 del 2015 e fissava la trattazione degli appelli all’udienza del 20 ottobre 2015. Le parti depositavano memorie difensive e di replica e, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2015, gli appelli venivano trattenuti per la decisione. 8.- Va disposta la riunione degli appelli n. 1185 del 2015 e n. 1438 del 2015 ai sensi dell’articolo c.p.a., essendo stati proposti contro la stessa sentenza. 9.- Va respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di rappresentanza formulata dall’appellante incidentale con riguardo alle memorie di costituzione e difensive del Comune di Ardea nel giudizio n. 1185 del 2015 e dell’atto di appello n. 1438 del 2015. Le determinazioni dirigenziali n. 198 del 5 febbraio 2015 e n. 331 del 23 febbraio 2015, a firma del segretario generale del Comune di Ardea, danno atto della iscrizione del difensore del Comune all’albo dei legali dell’ente e richiamano il ‘disciplinare di incarico’, che è stato depositato in giudizio in sede di discussione dell’istanza cautelare (camera di consiglio del 3 marzo 2015) ed è stato approvato con la deliberazione della giunta comunale n. 57 del 23 settembre 2014 (pubblicata all’albo pretorio il 23 settembre 2014, al n. 2812 del registro delle pubblicazioni). Orbene, alla stregua degli articoli 4 e 7 del regolamento comunale sul conferimento degli incarichi, compete al segretario comunale il conferimento degli incarichi professionali a seguito della comunicazione del dirigente del settore interessato circa la convenienza dell’ente a resistere in giudizio, mentre compete al sindaco la sottoscrizione della procura apposta a margine dell’atto di costituzione dell’ente. Ne consegue la legittimità degli incarichi e delle procure alle liti, in quanto rilasciate in conformità alle citate disposizioni. 10.- Va dato atto della formale rinuncia del dottor Giovinazzo, vittorioso in primo grado, alla sua pretesa di far valere l’effetto conformativo della sentenza di primo grado ai fini dell’assunzione in servizio presso il Comune di Ardea. 10.1. Tenuto conto delle complessive dichiarazioni del dottor Giovinazzo, del suo comportamento processuale e delle ragioni espressamente poste a base delle sue determinazioni, ritiene la Sezione che la rinuncia all’«effetto conformativo» vada intesa quale rinuncia alla domanda di annullamento di annullamento, formulata in primo grado ed accolta dal TAR. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, la domanda di annullamento formulata in primo grado va dichiarata improcedibile per rinuncia dell’interessato, con la conseguente reviviscenza degli effetti dei provvedimenti annullati dal TAR. 10.2. Le dichiarazioni dell’originario ricorrente – formulate nel corso del secondo grado del giudizio – comportano che va di conseguenza «convertita», ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 34, 3°comma c.p.a., l’originaria domanda di annullamento della graduatoria nella domanda di accertamento della illegittimità degli atti del Comune di Ardea, affinché vi sia l’esame della domanda risarcitoria già formulata in primo grado e riproposta in questa sede, con l’appello incidentale (proposto contro la statuizione con cui il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda risarcitoria). 11.- Gli appelli principali in esame vanno comunque esaminati, perché l’eventuale loro accoglimento comporterebbe la reiezione delle censure di primo grado, con evidenti conseguenze preclusive in ordine all’accoglibilità delle domande risarcitorie formulate in primo grado. 12. – Ritiene la Sezione che gli appelli principali del signor Cucuzza e del Comune di Ardea vadano respinti, poiché va condivisa la statuizione con cui il TAR ha ritenuto che il candidato Cucuzza andava escluso dal concorso, ai sensi dell’articolo 13 del d. P.R. n. 487/1994, avendo copiato gran parte dell’elaborato della prima prova scritta. 12.1- Sul punto, risulta adeguatamente motivata e condivisibile la sentenza impugnata, atteso che è incontestabile che l’elaborato redatto in data 7 aprile 2010 dal dottor Cucuzza con la prima prova scritta riproduce per circa i due terzi (12 pagine su 19) consistenti passi di altri autori (S. Mus. ed E. Fer.) pubblicati nel 2006 e 2007, i quali sono stati riportati pedissequamente e senza rimeditazioni e virgolettature, così da escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato idonea, ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste a dimostrazione della idoneità ad assolvere le funzioni del posto da ricoprire (in termini, cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102; 9 aprile 2010, n. 2440; sez. IV, 6 giugno 2011, n. 3400). Correttamente, quindi, il TAR ha ritenuto fondata la censura di violazione dell’articolo 13, comma 4 del d.P.R. n. 487/1994 che commina per tali ipotesi la esclusione del candidato. 12.2- Non rileva in contrario il fatto che durante l’espletamento della prova nessuno dei componenti della commissione di concorso o dei vigilanti si sia accorto della copiatura, ben potendo il plagio manifestarsi in sede di correzione degli elaborati o, come nel caso, successivamente per iniziativa di un altro candidato pretermesso illegittimamente nella graduatoria definitiva. Né rileva il fatto che l’accertamento dei fatti accaduti – vale a dire della ‘copiatura’ – sia stato reso possibile dalle meticolose ricerche formulate dal dottor Giovinazzo. Tale circostanza – pur idonea a far ritenere sussistente la di gran lunga preponderante responsabilità del candidato Cucuzza, in ordine alla produzione del danno, rispetto a quella degli organi comunali – non esclude l’oggettiva illegittimità della valutazione positiva di un elaborato, che invece non doveva essere valutato. 12.3- Quanto poi alle ottime capacità mnemoniche che avrebbero consentito una tale stesura dell’elaborato, su cui insiste l’appellante dottor Cucuzza per fugare ogni ipotesi di copiatura, la sussistenza di tali capacità – desumibile dalle dichiarazioni depositate in giudizio - non discussione rileva nella specie. Da un lato, anche eccezionali capacità mnemoniche non consentono di riportare pedissequamente pagine intere di lavori altrui, già pubblicati. Dall’altro, e comunque, rileva la oggettiva mancanza di originalità dell’elaborato in questione, in larga parte riproduttivo dei due lavori editi nel 2006 e nel 2007. Entrambi gli appelli principali vanno di conseguenza respinti. 13.- Va confermata pertanto la statuizione con cui il TAR ha rilevato l’illegittimità degli atti del concorso, nelle parti riguardanti il candidato Cucuzza: diventa pertanto rilevante l’appello incidentale del dottor Giovinazzo, con cui è riproposta la domanda risarcitoria formulata in primo grado (come consentito dall’articolo 34, comma 3, del c.p.a.). 14.- Ritiene la Sezione che vada accolto l’appello incidentale del dottor Giovinazzo e che vada dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, sulla domanda risarcitoria formulata in primo grado. Si tratta infatti di una domanda concernente la lesione arrecata a una posizione di interesse legittimo pretensivo, lesa da atti amministrativi risultati parzialmente illegittimi. Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti principali, la domanda risarcitoria – in quanto formulata in primo grado e riproposta in questa sede – non è incorsa in alcuna decadenza. 15. Per le ragioni che precedono: a) va dato atto della rinuncia alla domanda di annullamento degli atti impugnati in primo grado, da parte dell’originario ricorrente (nonché della reviviscenza degli effetti dei medesimi atti); b) gli appelli principali vanno respinti, con conferma della statuizione con cui il TAR ha ravvisato l’illegittimità della positiva valutazione dell’elaborato del dottor Cucuzza e degli atti conseguenti, concernenti la sua posizione; c) l’appello incidentale risulta fondato, sicché – fermo restando quanto statuito al precedente § 12.2. e fermi restando i principi applicabili nel caso di lesione arrecata ad un interesse legittimo pretensivo – in riforma della sentenza impugnata va dichiarata la sussistenza della giurisdizione amministrativa a conoscere della domanda risarcitoria, rispetto alla quale il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con conseguente remissione della causa al TAR per il Lazio. Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa, in considerazione delle peculiarità di carattere procedimentale e processuale. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli n. 1185/2015 e n. 1438/2015, come in epigrafe proposti, così provvede: a) riunisce gli appelli; b) dà atto della rinuncia del dottor Giovinazzo Francesco, ricorrente in primo grado, all’effetto conformativo e alla statuizione di annullamento della sentenza di primo grado, e dà atto della reviviscenza degli effetti degli atti impugnati in primo grado; c) respinge gli appelli principali n. 1185 del 2015 e n.1438 del 2015. d) accoglie – nei sensi statuiti in motivazione - l’appello incidentale del signor Giovinazzo Francesco e, per l’effetto, in ulteriore riforma della sentenza impugnata, dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria formulata in primo grado, con rimessione della causa –in parte qua - al TAR Lazio per la pronuncia sulla domanda di risarcimento danni; e) compensa le spese dei due gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Francesco Caringella, Consigliere Antonio Amicuzzi, Consigliere Doris Durante, Consigliere, Estensore Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere   L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/03/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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