Precisiamo subito che quello del dispositivo anti abbandono in auto obbligatorio è un provvedimento assolutamente giusto e necessario. Non si può infatti non essere d’accordo con una legge che certamente consentirà di trasportare in macchina i figli in modo più sicuro.
Ciò che si contesta è, come al solito, le modalità con cui l’obbligo è entrato (entrerà?) in vigore: dal giorno alla notte, in pratica, si è passati dal marzo 2020 a…oggi, giovedì 7 novembre 2019.
Con tutto il caos che ne consegue: basta digitare su google le parole “dispositivo anti abbandono” ed ecco spuntare tanti prodotti di cui, probabilmente, molte famiglie non sanno assolutamente nulla.
Dispositivo anti abbandono in auto obbligatorio: cosa prevede la legge
Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada specifica che l’obbligo riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Sarà infatti in vigore il decreto ministeriale attuativo della legge 117/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 ottobre 2019.
Si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino. Per agevolare l’acquisto dei dispositivi, nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. Nei prossimi giorni verrà approvato il Decreto che disciplina le modalità per l’erogazione del contributo.
II dispositivo anti abbandono può essere: (a) integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini; (b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; (e) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Non tutti i sensori vanno bene, ecco le caratteristiche che devono avere
II dispositivo anti abbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali.
- Il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
- Il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
- Nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
- Il dispositivo anti abbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione
- Se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
- I dispositivi anti abbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
Dispositivo anti abbandono in auto: perché l’entrata in vigore dell’obbligo è stato il solito “pasticcio” all’Italiana
Dal punto di vista delle leggi siamo in grado, ahinoi, di rendere tutto maledettamente più complicato. In questo caso partiamo dalla mancanza del periodo di adeguamento: la legge 117/2018 prevede infatti 120 giorni di adeguamento dall’entrata in vigore della stessa ma specifica, incredibilmente, che l’obbligo sarebbe già decorso dallo scorso 1° luglio 2019. Nessuno è intervenuto per modificare questo passaggio e dunque l’obbligo scatta immediatamente. Siamo al paradosso.
Scrive poi Altroconsumo: «È paradossale poi che si obblighi i genitori ad un acquisto affrettato all’approssimarsi della stagione fredda, quando cioè il pericolo di ipertermia per i bambini è ai minimi livelli».
Non c’è certezza del bonus fiscale. Come si legge sul sito del Ministero «nei prossimi giorni verrà approvato il Decreto che disciplina le modalità per l’erogazione del contributo»: in pratica ancora non si sa nulla. L’unica speranza è una deroga last minute che interrompa le sanzioni ma per il momento su questo fronte, dalle istituzioni preposte, tutto tace.
Il mercato non è pronto. Ciò che si ipotizza ora è una massiccia corsa in negozi e punti vendita, anche online, per accaparrarsi il primo dispositivo anti abbandono che capita, almeno per mettersi al riparo dalle sanzioni. Peccato però che il mercato non sia pronto: stime da fonti autorevoli parlano di 200, massimo 250mila dispositivi disponibili tra qui è Natale a fronte di una richiesta di oltre 2 milioni.
Dispositivo anti abbandono: le sanzioni
Chiudiamo con l’aspetto che preoccupa di più le famiglie, ovvero le multe. Chi non sarà trovato in regola dovrà pagare somma da 81 euro a 326 euro, più la decurtazione di 5 punti sulla patente. In caso di recidiva nell’arco di due anni, si passa alla sospensione della licenza di guida da 15 giorni a due mesi.
Codici: caos seggiolini antia bbandono, stop sanzioni e più informazioni ai cittadini
Intanto le associazioni di categoria sono sul piede di guerra. «Molti cittadini sono stati colti di sorpresa – dichiara il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – fino a pochi giorni fa sui giornali si leggevano notizie contrastanti, c’era chi parlava di un’entrata in vigore del regolamento a marzo 2020. Inoltre non è ancora chiaro come accedere all’incentivo di 30 euro per l’acquisto del dispositivo e nemmeno quali modelli rispettano i requisiti previsti. Non parliamo di dettagli».
«I prezzi superano i 50 euro e, come purtroppo spesso accade in questi casi, sono anche lievitati per approfittare della situazione. Una spesa non indifferente, anche perché magari alcune famiglie avranno bisogno di due dispositivi, per installarne uno su una seconda auto. Salato è anche il prezzo delle multe, che vanno da 81 a 326 euro, con la decurtazione di 5 punti dalla patente. Alla luce di questa situazione caotica – conclude il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – chiediamo di sospendere le sanzioni fino a quando non sarà fatta piena chiarezza, informando adeguatamente i consumatori sulla nuova normativa, sui modelli omologati e sulle modalità per accedere all’incentivo”.