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Sanzioni per mancato adempimento al vaccino: come richiedere l’annullamento

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Molte contro la mancata vaccinazione. Ultimamente una pioggia di sanzioni sono arrivate agli ultra 50enni che non si sono vaccinati o che, pur avendolo fatto, o avendo contratto il virus dopo due dosi del vaccino, non hanno potuto fare la dose booster. 100 euro di sanzione, che adesso, a torto o ragione, contestano. Ma la multa si può togliere? Intanto si può chiedere l’annullamento. Ogni Asl ha il suoi indirizzo e-mail predisposto per questo scopo. Ad esempio, la Asl di Frosinone sta lavorando alle pratiche degli over 50 che chiedono l’annullamento della sanzione comminata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale entro il 1° febbraio 2022.

La sanzione amministrativa è pari a 100 euro. E’ inviata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate ai soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non avevano iniziato o completato il ciclo vaccinale primario e che non avevano effettuato la terza dose nei termini previsti dalla normativa.In poche ore sono arrivate alla casella postale circa 250 richieste saturando il sistema tanto da renderne necessario l’ampliamento per accogliere tutte le istanze.

Chi può richiedere l’annullamento della sanzione?

Gli utenti che hanno ricevuto la lettera sanzionatoria da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni (ADER) per inadempienza all’obbligo vaccinale che si trovavano, a quella data, nella condizione di differimento, esenzione, impossibilità ad effettuate la vaccinazione. Il tutto opportunamente documentato. 

Come fare richiesta di annullamento della sanzione

Si può richiedere l’annullamento della sanzione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione ADER, inviando la documentazione all’indirizzo sanzione.obbligovaccinale@aslfrosinone.it Ricordiamo comunque che ogni cittadino, in qualsiasi Asl del territorio italiano, può inviare la mail alla propria Asl di appartenenza. Basta vedere sul sito della Asl per vedere l’indirizzo corrispondente.

Documentazione da fornire per la richiesta

Occorrono:

  • Copia del documento d’identità in corso di validità, datato e firmato
  • Copia della tessera sanitaria fronte/retro
  • Copia della lettera ricevuta da ADER con numero identificativo del procedimento
  • Copia della documentazione a sostegno dell’insussistenza e o dell’impossibilità ad adempiere all’obbligo vaccinale alla data del 1 febbraio 2022
  • Copia della eventuale pregressa esenzione cartacea
  • Recapito telefonico per necessità di contatto

La Asl procederà all’istruttoria e darà comunicazione all’utente, via mail, di accoglimento della richiesta con relativo inserimento dei dati necessari sul portale ADER per la sospensione della sanzione oppure di diniego per insussistenza dei presupposti. 

Le parole della Dott.ssa Maria Gabriella Calenda

“I nostri uffici stanno lavorando alacremente per processare tutte le domande arrivate e che continuano ad affluire. Qualora ce ne fossero i presupposti invieremo all’Agenzia delle Entrate Riscossione tutta la documentazione necessaria. Occorre sottolineare però come l’ultima parola spetti al Ministero della Salute che deciderà se annullare la sanzione o confermarla”.

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