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Scontrino elettronico senza registratore fiscale telematico: adesso è possibile!

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Dalla fine della quarantena e del lockdown, le attività hanno piano piano riaperto e sono tornate ad una nuova normalità. L’economia del paese lentamente torna a riattivarsi e gli esercenti devono tornare ad affrontare le disposizioni normative in materia di scontrini elettronici.
Se la pandemia da Covid-19 non avesse temporaneamente bloccato e di conseguenza ritardato il normale iter fiscale, a quest’ora tutti (o quasi) i contribuenti avrebbero dovuto già essere in regola.
Destino ha voluto che invece molti degli adempimenti fiscali venissero posticipati addirittura al 2021.

Il primo gennaio 2021 è la nuova data fissata come scadenza affinché tutti gli esercenti abbiano il tempo di regolarizzarsi con gli scontrini elettronici. Fortunatamente gli strumenti messi a disposizione per questo gravoso incarico sono molteplici: registratori di cassa telematici, portale “Fatture e Corrispettivi” di AdE ed infine lo scontrino elettronico senza registratore fiscale telematico, inviato quindi con specifiche piattaforme.

Corrispettivi telematici giornalieri: inadempienze e sanzioni

Agenzia delle entrate ha previsto una serie di sanzioni per i soggetti che non trasmetteranno regolarmente i corrispettivi mensili. Il decreto Legislativo 127/2015, articolo 2, comma 6, norma queste sanzioni e cita:

Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Inoltre il Decreto Legislativo 471/1997, articolo 6, comma 2, prevede:

Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e’ in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali”.

Queste vecchie disposizioni valevano per i precedenti scontrini cartacei e continuano a valere anche per i corrispettivi telematici.

Sanzioni: sospensioni licenze e multe

Tra le sanzioni previste dai decreti, ricordiamo le più intransigenti:

  1. sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
  2. sospensione da uno a sei mesi della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nel caso in cui l’importo totale dei corrispettivi superi la somma di 50,000 euro.

Alla luce di tutto questo e vista la possibilità di avere a disposizione ancora un po’ di tempo per mettersi in regola, il passo giusto da fare è quello di regolarizzarsi nel più breve tempo possibile.

Anche Agenzia delle Entrate ha pensato di sancire le norme che prevedono le sanzioni per gli inadempienti. Sono infatti state emesse la Circolare n°3/E del 21 febbraio 2020 e la Risoluzione n°6 del 10 febbraio 2020. In queste direttive specifica semplicemente che i soggetti che hanno provveduto ad emettere regolare scontrino elettronico, ma non hanno eseguito la sua trasmissione al canale del fisco, sono sanzionabili a norma di legge.

Scontrino elettronico senza registratore fiscale telematico

Se fino a qualche mese fa le uniche possibilità a disposizione dei contribuenti erano quelle rappresentate dal portale Fatture e Corrispettivi di AdE, oppure quella di dotarsi per forza di un registratore di cassa telematico, oggi, per fortuna, è possibile scegliere una terza opzione.

Il portale di Agenzia delle Entrate prevede una procedura lenta e macchinosa, sicuramente non alla portata di tutti. Mentre il doversi dotare di un registratore di cassa telematico va a gravare inevitabilmente sulle tasche dei contribuenti.

Detto questo la terza opzione rimane a tutti gli effetti la più valida, pratica e intuitiva. Esistono piattaforme che permettono, dopo l’emissione dello scontrino elettronico, di inviare relativa richiesta al Fisco.

AdE risponde immediatamente inoltrando un codice identificativo specifico e progressivo dello scontrino, più un documento formato pdf. Il codice progressivo può benissimo essere stampato con facilità, con l’ausilio di una qualunque piccola stampante bluetooth portatile. Il documento pdf invece può essere girato al cliente per email, oppure in chat.

Non occorrono particolari strutture o conoscenze per avvalersi di questo sistema. Non occorre aspettare la chiusura della cassa a fine giornata, perché il sistema si interfaccia, in maniera semplice ed istantanea, con Agenzia delle Entrate.

Così facendo è proprio come se la stessa AdE emettesse il documento commerciale, assolvendo, per conto dell’esercente, ai suoi obblighi normativi.

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