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AUMENTI TARSU A SUON DI SENTENZE…

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Aliquote TARSU, la polemica continua. Dopo il comunicato stampa inviato ieri dal Comune di Pomezia, oggi l’ex sindaco Pietro Angellotto contesta quanto affermato dall’Amministrazione, riprendendo i testi delle sentenze della Corte di Cassazione sull’argomento. Riportiamo integralmente la lettera ricevuta.

“Egregio direttore, sono stanco di sentire e leggere baggianate, le sciocchezze sono tali a prescindere da chi le pronuncia, siano essi Sindaco o Assessore alle finanze, e con quali specifiche competenze?

La sentenza della cassazione che le rimetto, integralmente ripresa dal Sole 24 ore, stabilisce senza ombra di dubbio che la competenza  sulla Tarsu è del consiglio Comunale e non della Giunta. Riprendo testualmente dalla sentenza:

 “Tale competenza, prevista in via generica dall’articolo 49del Dlgs 507/1993, è da riconoscersi al massimo organo collegiale del Comune in quanto nella locuzione «istituzione ed ordinamento dei tributi», prevista all’articolo32, comma 2, lettera g), della legge142/1990 e confermata dal Testo unico sugli Enti locali, approvato dal Dlgs267/2000, all’articolo 42, comma 2, lettera f), il Legislatore aveva inteso riferirsi alla regolamentazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, compresa la determinazione della misure del quantum della prestazione”.

Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 14376/2010, con cui – richiamando la giurisprudenza consolidata (in particolar modo all’orientamento espresso dalla medesima Corte nelle sentenze n.16870/2003 e n. 21310/2004 e da ultimo nella sentenza n. 23836/2009) – ha ritenuto illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale, la delibera di Giunta comunale di variazione delle tariffe Tarsu.

I REGOLAMENTI

Il Supremo giudice ha evidenziato nel caso in esame come la competenza del Consiglio comunale sia esclusiva perché anche l’adeguamento tariffario determina l’esercizio di un potere impositivo; potere da sempre attribuito dalla legge al Consiglio, con la conseguenza che la delibera adottata dalla Giunta deve essere disapplicata con effetti anche sugli atti applicativi della stessa, ivi compreso la cartella di pagamento”.

Nella delibera di Giunta del comune di Pomezia la n. 245 del 2011 si richiamano gli articoli 42 (competenze consiglio e 48 (competenze giunta) della legge 267 del 2000.

È da incompetenti affermare che la legge 267 è valida e le leggi precedenti no, significa non saper leggere, basta rileggere quanto scritto in rosso, la sentenza puntualizza e specifica il contrasto dell’articolo 42 della 267/2000 che escludeva dalle competenze del consiglio la variazione delle aliquote.

Ci sono ben tre diverse sentenze, la n.16870/2003 e n. 21310/2004 e da ultimo nella sentenza n. 23836/2009) richiamate dall’ultima sentenza, la 14376/2010.

A conclusione sono andato a leggere il regolamento comunale sui rifiuti del Comune di Pomezia, per cercare qualche appiglio: lo stesso non prevede neanche la ratifica successiva da parte del consiglio per decisioni assunte dalla Giunta, il regolamento è del 2000, malamente aggiornato, ed al punto 24, norme di rinvio, prevede di fare riferimento al Dlgs n.507/93 e legge 549/95.

Le tariffe stabilite dalla Giunta sono, quindi, illegittime ed impugnabili presso la Commissione tributaria, con danno per il Comune,  e basta con questi dilettanti allo sbaraglio, cercate sul web e troverete….. senza arrampicarsi sugli specchi, convochino il consiglio comunale per la conferma di questo aumento, tra l’altro ingiustificato, per un servizio scadentissimo!

 Allegati: sentenza, la delibera del Comune di Calderara di Reno e Vercelli

 Saluti Pietro Angellotto”

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