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Anzio, chiusura delle spiagge prorogata fino al 3 maggio: ecco l’ordinanza

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spiaggia Anzio Tor Caldara

Prorogato il divieto di svolgimento di tutte le attività su arenili e spiagge, fino al 3 maggio 2020.

Di seguito l’Ordinanza ufficiale emessa dal Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, a tutela della salute pubblica:

 

<< RICHIAMATE le ordinanze n. 10/2020 del 20 marzo 2020 prot. gen.le n. e n. 13/2020 del 2 aprile 2020 prot. gen.le n. 17.456/2020, concernente il divieto di svolgimento delle attività su arenili e spiagge del Comune di Anzio. 

PRESO ATTO del DPCM del 10 aprile 2020 che conferma l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11,22 marzo e 1 aprile 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 

REITERATO nell’integrità tale decreto e quanto in esso stabilito; 

LETTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 del 13 aprile 2020 che integra le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, prorogando al termine del 3 maggio l’efficacia delle precedenti ordinanze regionali; 

LETTA e recepita l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020 con la quale viene consentito l’accesso ai titolari di “ (…) concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza nonché per le strutture ricettive all’aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti provvedimenti nazionali e regionali, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate” fino alla data del 3 maggio 2020; 

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini; 

REITERATO nell’integrità tale decreto e quanto in esso stabilito; 

VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

INFORMATO il Prefetto di Roma, la cittadinanza, 

VISTI gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i; 

VISTO lo Statuto, 

PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 

ORDINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte Il Sindaco Pag. n. 2/2 Ordinanza n. 14 /2020 del 17 aprile 2020 

 La proroga degli effetti dell’ordinanza n. 10/2020 del 20 marzo 2020, prot. gen.le n. 15.787/2020 e n. 13/2020 del 2 aprile 2020 prot. gen.le n. 17.456/2020 e tutto quanto in esse stabilite uniformandola al DCPM del 10 aprile 2020, fino alla data del 3 maggio 2020. 

AVVERTE 

 Che l’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all’art. 650 C.P; 

 Che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 Il Comando di Polizia Locale, gli altri Agenti della Forza Pubblica ed il responsabile dell’8° S.C. Politiche del Demanio e Patrimonio restano incaricati per istituto della vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza. 

DISPONE 

– La notifica del presente provvedimento attraverso la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale e la diffusione a mezzo stampa; 

– La notifica a mezzo PEC alla Prefettura di Roma 

– La notifica a mezzo PEC Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno, al Comando Circondariale Marittimo di Anzio, alla Compagnia Carabinieri di Anzio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno, alla Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Anzio, al Comando Provinciale dei VV.FF, alla Polizia Locale di Anzio ed ai Sindacati Balneari del territorio; 

INFORMA 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione >>.

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