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Ardea, doccia fredda sulle Farmacie Comunali: devono tornare ai privati. Il Tar: «Comportamento del Comune irragionevole»

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Farmacie aperte e di turno a Roma e nel Lazio

Nuovo capitolo – e nuovo colpo di scena – ad Ardea sul fronte delle Farmacie Comunali. Sotto la Rocca arriva infatti la recente sentenza del Tar datata 5 maggio 2020 che giudica illegittima la revoca della determina con la quale era stato sancito il passaggio delle farmacie al privato.

Grazie a questo atto infatti l’Amministrazione aveva potuto riaprire le due strutture presenti sul territorio inaugurando una nuova gestione “in proprio” da parte dell’Ente; ma la revoca del bando, secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio, non si poteva fare. E dunque le Farmacie, per la loro gestione, devono (di nuovo) passare al privato che si era aggiudicato il bando di gara (una procedura da 2.1 milioni e risalente al 2018, pubblicata sempre dall’Amministrazione pentastellata).

Farmacie comunali ad Ardea: il caso

A fare ricorso è stata la Farmacia Bartolomucci Roberta Francesca Sas, che aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Ardea aveva revocato l’aggiudicazione “provvisoria” disposta in proprio favore per l’affidamento in concessione delle farmacie comunali site nel Comune di Ardea, una a Tor San Lorenzo, l’altra alla Nuova Florida. 

Le tappe della vicenda

Nel marzo dello scorso anno il Comune di Ardea aveva approvato i verbali della commissione di gara, inclusa l’aggiudicazione in favore della Farmacia Bartolomucci, subordinatamente alla verifica dei requisiti di legge; un passaggio saliente della vicenda riguarda però un ulteriore ricorso avanzato dalla Farmacia Crimi Tor San Lorenzo S.r.l. che aveva anch’essa preso parte al bando salvo poi essere esclusa (una terza partecipante infine non era stata ammessa alla fase finale della procedura); un’esclusione confermata anche dal Tar qualche mese dopo, precisamente il 10 maggio 2019, e che verrà confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 167 del 9 gennaio 2020. 

Ed è proprio in questo intervallo di tempo, ovvero tra la sentenza del Tar e quella del Consiglio di Stato circa la posizione dell’altra partecipante al bando di gara, che il Comune di Ardea, a novembre scorso, aveva deciso di revocare tutti gli atti della procedura di gara e, dunque, anche quelli in merito all’aggiudicazione “provvisoria” disposta in favore della società vincitrice. 

Il ricorso

Come era prevedibile la società vincitrice ha quindi presentato ricorso, come visto, bollando come un «eccesso di potere» il comportamento del Comune di Ardea, adducendo al contempo vizi di violazione di legge. In parole povere, per la Farmacia Bartolomucci Roberta Francesca Sas, l’aggiudicazione, avendo il nuovo codice dei contratti pubblici eliminato la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva, aveva acquisito piena validità, restando la relativa efficacia subordinata esclusivamente alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicataria. 

La parte ricorrente ha quindi «censurato l’operato dell’amministrazione la quale ha fatto ricorso all’esercizio del potere di autotutela senza alcuna considerazione della posizione dell’aggiudicataria negativamente incisa dalla nuova determinazione adottata» definendo inoltre «irragionevole il comportamento dell’Amministrazione».

Di diverso parere è stata chiaramente la posizione del Comune che si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, sollevando eccezioni di tardività dell’impugnativa e di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, «stante l’assenza in capo alla ricorrente di una situazione giuridica soggettiva suscettibile di tutela in sede giurisdizione, concludendo, comunque, per l’infondatezza delle censure dedotte». 

La sentenza del Tar

E veniamo così alla decisione dei giudici. «L’azione di annullamento va accolta e per l’effetto il provvedimento impugnato va annullato», scrivono i Giudici dando così torto al Comune. A pesare sulla decisione, si legge nel documento, è stata, tra le altre, «la irragionevolezza delle motivazioni alla base della determinazione adottata dall’Ente, scarsamente perspicue ed anche contraddittorie in rapporto alle evidenze in atti». 

E ancora: «Deve escludersi la legittimità della revoca della procedura di gara in assenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico debitamente esplicitate» che, alla luce dei fatti, non sono state presentate dall’Ente. «Tali giustificativi infatti necessari per sorreggere la determinazione di revoca, non si valutano sussistenti nella fattispecie, emergendo un operato dell’amministrazione irragionevole, incongruo e non fondato su evidenze certe e obiettive». 

Bocciata, infine, le ragioni avanzate dal Comune di Ardea attraverso una relazione redatta dall’Ufficio Tecnico in merito «all’antieconomicità dell’affidamento» in quanto «gli elementi addotti a sostegno di tale valutazione, oltre a risultare del tutto contraddittori rispetto a quelli alla base dell’indizione della gara non si ritengono persuasivi né ragionevoli».

Adesso il Comune potrà ricorrere al Consiglio di Stato.

LEGGI QUI LA SENTENZA DEL TAR

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