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Ardea, stato di agitazione della Polizia Locale: ‘Basta disagi’

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Stato di agitazione per la Polizia Locale di Ardea, che lamenta forti disagi subiti negli ultimi mesi.

Riportiamo di seguito il comunicato diramato dai sindacati CGIL, CISL, UILFPL E CSA:

“In riferimento all’oggetto, le scriventi OO.SS. sono venute a conoscenza che presso la Polizia Locale di Ardea in questi ultimi tempi, il personale più volte è stato obbligato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario in occasione di eventi non eccezionali e facilmente programmabili, creando gravi disagi al personale nonché violando le vigenti norme contrattuali. 

In particolare poi si lamenta altresì l’ultimo ordine impartito proprio in questi giorni da parte del Comandante ad alcuni dipendenti in merito all’obbligatorietà di svolgere servizio in turno straordinario nelle ore serali per la processione religiosa prevista per domani. 

Ad ogni buon conto, si ritiene rammentare: 

· il D.P.R. n. 268 del 1987, che ha recepito la disciplina prevista dagli accordi sindacali per il triennio 1985- 1987 relativo al personale per il comparto degli enti locali, prevedendo, al primo comma, che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fatto ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro, mentre al secondo comma stabilisce che la prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze individuate dall’amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione; 

· che tali disposizioni, sono rivolte agli amministratori ed appaiono finalizzate a limitare il ricorso al lavoro straordinario ai fini del contenimento della spesa pubblica. In tal senso deve intendersi il richiamo alle “situazioni di lavoro eccezionali” ed alle “esigenze di servizio individuate dall’amministrazione”, in mancanza della previsione di un obbligo, per il dipendente, dello svolgimento di lavoro straordinario; 

· che alcun obbligo per il dipendente è previsto dal CCNL 1994-1997 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, il quale detta disposizioni in materia di ore settimanali di lavoro e di articolazione dell’orario di lavoro, nonché dal successivo CCNL 1998-2001 dello stesso comparto, il quale si limita a dettare previsioni in ordine alle risorse finanziarie utilizzabili per il lavoro straordinario e per il contenimento dello stesso, fissando il limite annuale massimo di 180 ore. 

. che la Sentenza del 04 agosto 2014, n. 17582 della Corte di Cassazione, sezione del lavoro ha precisato la mancata obbligatorietà del lavoro straordinario rinvenibile nei contratti collettivi, il rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.66/2003 appare fondamentale. Infatti, nel caso di specie trova applicazione l’art. 5-bis del R.D. n. 692 del 1923, nel testo di cui all’art. 1 D.L. n. 335 del 1998, convertito, con modificazioni nella legge n. 409 del 1998 – disposizione questa riprodotta dal D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, art. 5, emanato in attuazione delle direttive CE – dove viene evidenziato che il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto e che, “in assenza di disciplina ad opera dei contratti collettivi nazionali”, esso “è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro”. La corretta interpretazione della normativa è nel senso che non solo è obbligatorio il consenso del lavoratore, ma per essere legittimo lo straordinario deve essere anche legato ad esigenze straordinarie. In altri termini, si precisa che “oltre all’imprescindibile consenso del prestatore di lavoro, occorre anche la sussistenza delle esigenze anzidette, peraltro non fronteggiabili attraverso l’assunzione di altri lavoratori”. 

Anche a fronte di precedenti giurisprudenziali in materia, la Corte ha affermato che, anche nelle ipotesi in cui la contrattazione collettiva prevede la facoltà, per il datore di lavoro, di richiedere prestazioni straordinarie, 

l’esercizio di tale facoltà deve essere esercitato secondo le regole di correttezza e di buona fede, poste dagli arti. 1175 e 1375 cod. civ… 

Si rappresenta, che nessuna richiesta è pervenuta ai lavoratori della Polizia Locale per individuare volontariamente personale disponibile a tale servizio, facendo comunque altresì presente che tali servizi risultano programmati in quanto ricorrenti ogni anno. Ad oggi poi non risulta approvato da codesta Amministrazione alcun atto amministrativo affinché si possa dare attuazione a quanto previsto dal Decreto Sicurezza dello scorso anno, in merito allo straordinario legato a manifestazioni dei privati e pertanto si diffida codesta Amministrazione a far svolgere tali attività, in quanto causerebbero senz’altro danni erariali nei confronti dell’Amministrazione e dei diretti responsabili che autorizzassero tali servizi. 

A questo punto giova inoltre puntualizzare che i dipendenti presso il medesimo Comando di P.L. a tutt’oggi continuano a lavorare in carenza di dispositivi e mezzi adeguati alla tutela della propria sicurezza, in locali altrettanto carenti, in violazione del D.Lgs. 81/2008. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, le scriventi OO.SS. proclamano lo Stato di Agitazione del personale della Polizia Locale e restano in attesa di un’urgente convocazione al fine di concordare modalità operative al fine di assicurare i servizi alla cittadinanza e nel contempo per garantire l’osservanza delle norme contrattuali vigenti”. 

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