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Coronavirus, cosa succede per chi deve viaggiare: i casi in cui si può chiedere il rimborso

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Coronavirus: quali diritti per chi viaggia? L’emergenza Coronavirus sta comportando l’adozione di diverse misure restrittive della circolazione, che si riflettono inevitabilmente su quanti avevano, in questi giorni, programmato vacanze e soggiorni fuori porta. Quali diritti per chi viaggia? 

«In questi giorni riceviamo numerose richieste di informazioni da parte di consumatori che sono stati costretti ad annullare viaggi e soggiorni o che semplicemente hanno scelto di rinunciarvi a causa dell’emergenza Coronavirus”, dichiara Dario Ferraro presidente Assoconfam aps -Area Metropolitana di Romai consumatori ci chiedono come recuperare i soldi spesi per viaggi di cui non potranno usufruire, ma è importante in primo luogo comprendere che ogni situazione deve essere valutata a sé, poiché le misure adottate a livello nazionale e  internazionale non sono uniformi e ciò incide fortemente sui rimedi esperibili dai viaggiatori per recuperare quanto versato”.

Viaggi e Coronavirus: le distinzioni

Una prima distinzione da effettuare è quella fra consumatori costretti a rinunciare al viaggio per espresso provvedimento delle autorità competenti e consumatori che, in via precauzionale, hanno deciso autonomamente di rinunciare.
Nel primo caso, nell’eventualità di voli o trasporti annullati, il passeggero ha diritto a ricevere il rimborso del prezzo del trasporto.

Nell’ipotesi in cui il consumatore abbia acquistato un pacchetto turistico che preveda un soggiorno in territori soggetti a limitazioni per motivi di sicurezza, è possibile richiamare la disciplina sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati che prevede espressamente il diritto del viaggiatore a risolvere il contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, quali appunto epidemie, se tali eventi incidono sul godimento della propria vacanza o impediscono il raggiungimento del luogo di destinazione.

Rinuncia al viaggio in via precauzionale

Se invece il consumatore decide, nonostante l’assenza di espressi divieti, di rinunciare al viaggio o al soggiorno, il rimborso del prezzo versato potrebbe non essere garantito. A tal proposito si ricorda che:

  • Se il biglietto è stato acquistato con tariffa rimborsabile, la restituzione del prezzo è dovuta in accordo a quanto previsto nelle condizioni di vendita del biglietto.
  • In caso di rinuncia volontaria ad un volo, il passeggero ha diritto al rimborso delle tasse aeroportuali purché la rinuncia sia effettuata prima delle operazioni di check-in.
  • Laddove la normativa preveda, in caso di cancellazione del servizio di trasporto indipendente dalla volontà del passeggero, la corresponsione di una compensazione pecuniaria o comunque di un indennizzo in denaro, si ricorda che, in queste circostanze, tale compensazione/indennizzo non sono dovuti. La normativa infatti esime i vettori dalla corresponsione di somme di denaro a titolo di compensazione laddove la cancellazione del viaggio sia dovuta a circostanze eccezionali, quali emergenze sanitarie o rischi per la sicurezza. 
  • Infine, nel caso in cui si rinunci volontariamente ad un soggiorno presso una struttura collocata in un territorio nel quale nessuna emergenza è stata dichiarata e nessuna restrizione è stata adottata, sarà possibile cancellare il soggiorno stesso in accordo a quanto previsto dalle condizioni di prenotazione.

Contatti:
Assoconfam aps, associazione dei consumatori, è aperto dal Lunedì al Venerdì e risponde ai seguenti numeri telefonici: 06.9100097 (ufficio di Pomezia) e 339 790 88 92 (cell.)

 

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