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Coronavirus, il Sindaco di Ladispoli inasprisce le misure: «In troppi aggirano le regole»

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«Come preannunciato ieri, ho da poco firmato l’ordinanza n.37/2020, con la quale vengono introdotte delle misure per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale di Ladispoli», a parlare è il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando. «In questi giorni ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini indignati ed io stesso sono stato testimone oculare di comportamenti non consentiti, che sono stati prontamente segnalati alle Forze dell’ordine».

«Ma non è bastato, troppe persone continuano a non rispettare le regole o cercano semplicemente di aggirarle. Mi sono confrontato con diversi Sindaci delle città del comprensorio, che sono nelle stesse nostre condizioni e che, come me, ritengono sia necessario ed urgente intervenire per porre un freno ai comportamenti sconsiderati. I provvedimenti adottati ad alcuni potranno sembrare esagerati, ad altri addirittura illegittimi. Io ritengo che siano semplicemente di buon senso».

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«Pertanto – prosegue il Sindaco – con decorrenza dalla data odierna e fino a nuove disposizioni, sono state disposte le seguenti misure:

1) La chiusura dei parchi e dei giardini pubblici o ad uso pubblico recintati e dei campi sportivi all’aperto. In tutti i parchi o giardini pubblici o ad uso pubblico non recintati è vietato l’utilizzo delle attrezzature di gioco per bambini ed è altresì vietato sostare nelle stesse.

2) La chiusura di tutte le aree di sgambamento cani.

3) È consentito condurre gli animali domestici, per il tempo strettamente necessario, solo ed esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e comunque non oltre 200 metri di distanza dalla stessa.

4) La chiusura al pubblico del cimitero comunale. Sarà garantita l’erogazione del servizio di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, ammettendo un numero contenuto di persone che dovranno comunque mantenere la distanza minima di sicurezza di un metro tra di loro.

5) La sospensione delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande situate all’interno delle aree di servizio e rifornimento di carburante collocate all’interno del perimetro urbano, nonché all’interno della stazione ferroviaria. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

6) Il divieto di accesso sugli arenili pubblici e su quelli dati in concessione ai privati. L’accesso alle strutture balneari e alle relative aree date in concessione, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all’Ufficio Demanio del Comune di Ladispoli almeno 24 ore prima, è consentito ai soli titolari delle concessioni o a loro incaricati per effettuare interventi di manutenzione sulle strutture balneari, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

7) La sospensione di qualsiasi pratica sportiva o motoria svolta all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatti salvi i casi di necessità comprovata da idonea attestazione medica che il cittadino dovrà essere in grado di esibire alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. Tale attività è consentita solo ed esclusivamente nelle immediate vicinanze della propria abitazione e comunque non oltre 200 metri di distanza dalla stessa, con divieto di assembramento e nel rispetto della distanza minima di sicurezza di un metro dalle altre persone.

8) Il divieto di mobilità dalla propria abitazione, a piedi, in bicicletta o con qualsiasi altro mezzo, se non per i casi previsti nel successivo punto 9).

9) Sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell’8 marzo 2020, articolo 1 lett. a), che prevede che gli stessi siano giustificabili, previe le autocertificazioni di legge, esclusivamente per:
-comprovate esigenze lavorative;
-situazioni di necessità;
-motivi di salute;
-rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta delle Autorità, l’autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento (l’autocertificazione sarà in dotazione anche delle Forze dell’ordine).

A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall’abitazione di residenza per:
-fare la spesa per sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM del 11.03.2020), rivolgendosi comunque agli esercizi commerciali più vicini alla propria abitazione, e per l’acquisto di farmaci;
-situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati);
-gestione quotidiana degli animali domestici da effettuarsi quanto più vicino a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie).
-per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali.

10) Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus.

L’inottemperanza alle disposizioni contenute nell’ordinanza 37/2020 costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

LINK ORDINANZA:
http://89.97.181.229/web/trasparenza/albo-pretorio…

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