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SIGMA TAU, I LAVORATORI IN CGIS DIFFIDANO LE RSU

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Lavoratori in cassa integrazione contro i rappresentanti sindacali interni all’azienda. E’ questo il quadro che si delinea a margine della vertenza che vede centinaia di dipendenti della Sigma Tau rischiare il posto, dopo la presentazione del piano industriale da parte dell’azienda farmaceutica pometina a fine ottobre.

La rottura definitiva è di questi giorni: l’8 novembre il “Comitato per la tutela della rete IMS Sigma-Tau”, che riunisce quasi tutti i dipendenti in CGIS ha inviato una diffida alla Sigma Tau ed alla RSU aziendale, oltre che alle segreterie nazionali di tutti i sindacati di categoria ed al Ministero del Lavoro ed all’Unione Industriali, attraverso la quale si contesta l’illegittimità della rappresentanza sindacale, in quanto decaduta da tre anni e non rieletta come da norme vigenti. Ma la diffida lancia accuse pesantissime sia all’azienda che alla RSU, basandosi sui numeri forniti in merito alla mobilità prevista dalla Sigma Tau. “Facciamo seguito alla precedente diffida rimasta senza risposta – si legge nel documento – in relazione al “comunicato RSU 06/11/2012”, per diffidare quei  signori che continuano ad  autoproclamarsi “RSU” dal dare seguito all’ennesimo impudente balletto, purtroppo già visto, che si accingono ad inscenare con la direzione aziendale, destinato a culminare con un nuovo accordo-farsa, da sottoporre poi a ratifica coatta da parte dell’assemblea, in modo che i “salvi” votino contro gli “spacciati”, e cioè proprio contro quei lavoratori che manterrebbero assurdamente l’attuale condizione di  cassintegrati senza rotazione”.  “Signori della RSU – proseguono ironicamente i firmatari – non potete non sapere che è clamorosamente illegittimo quanto l’Azienda ha asserito di  apprestarsi a fare,  e che viene riportato supinamente nel citato comunicato,  e cioè che la procedura di mobilità riguarderebbe 378 dipendenti, di cui 232 già in CIGS. La procedura di mobilità potrà e/o dovrà, eventualmente, riguardare tutti i dipendenti del complesso aziendale, come imposto dall’art. 5, l. n. 223 del 1991. E’ sin troppo evidente il gioco delle parti, considerando che questa pseudo-RSU spaccerà come una vittoria sindacale l’aver “convinto” l’Azienda a fare ciò che essa ha già deciso di fare, e che opportunamente è stato già concordato: cioè rinunciare ai propositi di mobilità e continuare a mantenere sospesi in cassintegrazione senza rotazione i lavoratori (superstiti) che già lo sono, e che, allo stremo delle forze, sarebbero costretti ad accettare l’esodo “volontario” nell’ambito delle procedure di mobilità volontaria che verrebbero contestualmente avviate, secondo un logoro copione già visto”.  Il “Comitato per la tutela della rete IMS Sigma-Tau” ipotizza quindi “un duplice illecito, sia nei confronti dell’INPS, perché un’eccedenza definitiva viene gestita con la CIGS  e non con la mobilità, con conseguente illecita fruizione di un periodo di ammortizzatori sociali non dovuti, che nei confronti dei lavoratori cassintegrati senza rotazione, indotti in modo estorsivo e coattivo a cercarsi un altro posto e ad accedere alla mobilità “volontaria”, lavoratori, vogliamo ricordare, scelti arbitrariamente ed unilateralmente dall’azienda con elusione dell’applicazione dei criteri di scelta”. I lavoratori in CIGS aderenti al Comitato “diffidano quindi la Sigma-Tau e la RSU a non rendersi complice, consapevolmente, dei suddetti illeciti, che saranno perseguiti in ogni sede. A tal proposito, i contenuti della presente formeranno oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica. Al riguardo chiediamo di conoscere quali sarebbero state le “modalità di applicazione dei criteri di scelta”, che l’Azienda avrebbe anticipato nel verbale di incontro del 5 novembre 2012, prima ancora che sia stata inviata la comunicazione di avvio della procedura di mobilità”.

Una questione spinosa, che vede una sorta di lotta fratricida tra i lavoratori della Sigma Tau. Una lotta che vedrà molti perdenti, sia tra coloro che sono già in cassa integrazione che tra chi conserva ancora il proprio posto di lavoro. “Vogliamo sottolineare – prosegue infatti la diffida – come gli ultimi ed ulteriori provvedimenti minacciati, ivi compresa la mobilità, non potranno certo riguardare i lavoratori già sospesi, o basarsi sugli stessi criteri, posto che, come  ritenuto, ad esempio, dal Tribunale di Roma (Dott. Mimmo), con riferimento alla “individuazione dei lavoratori da licenziare all’esito di una procedura di licenziamento collettivo” riferendosi al caso Sigma-Tau. Il giudice ha osservato che “in presenza di un numero maggiore di dipendenti addetti ad una determinata lavorazione o aventi una determinata qualifica rispetto a quelli destinatari del licenziamento collettivo, il datore di lavoro certamente deve individuare criteri oggettivi di scelta operando una comparazione tra tutti i soggetti aventi la medesima qualifica. Le doglianze del ricorrente (cioè di un ISF Sigma-Tau in CIGS) pertanto, sarebbero certamente fondate in presenza di un licenziamento collettivo, in quanto in tal caso, stante la pacifica fungibilità delle mansioni, non sarebbe legittima la scelta da parte del lavoratore del settore di provenienza dei dipendenti da individuare, ma tale scelta dovrebbe riguardare tutti coloro che hanno una specifica qualifica e professionalità sulla base di parametri oggettivi predeterminati”. Perciò, come sostenuto da una consolidata giurisprudenza, considerata la intrinseca fungibilità del lavoro degli ISF, a prescindere dalla linea di farmaco di contingente assegnazione, gli asseriti esuberi non potranno in alcun modo essere gestiti per linea di farmaco, e la scelta dei lavoratori da licenziare dovrà operare con riferimento all’intero complesso aziendale, così come previsto dall’art. 5 l. n. 223 del 1991, con conseguente coinvolgimento di tutti gli ISF.

E ciò dovrà necessariamente valere per tutte le categorie di dipendenti, ivi compresi gli “interni”, da individuare in base a criteri riferibili all’intero complesso aziendale, che siano oggettivi, generali, razionali, trasparenti, non discriminatori, e considerando altresì che la Suprema Corte ha reiteratamente dichiarato radicalmente illegittimo individuare puramente e semplicemente i lavoratori da porre in mobilità in quelli già in CIGS”.

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