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Il 31 marzo termina lo stato di emergenza: in vigore le nuove regole

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Green pass, pensionato 72enne beccato mentre ne mostra uno di un conoscente

31 Marzo 2022: dopo 26 mesi siamo fuori dallo stato di emergenza e, man mano, verranno sempre meno tutte quelle norme che ci hanno vincolato in questi due anni abbondanti. 

Ma bisogna tenere alta la guardia, perché il virus circola ancora tra noi. A tal proposito, riportiamo le parole del Dottor Giancarlo Pizzutelli, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Frosinone.                                                         

La fine dello stato di emergenza sanitaria è un provvedimento esclusivamente giuridico-legislativo che non sancisce la fine della pandemia e non è un tana libera tutti. Anzi, visto l’andamento epidemiologico attuale e gli alti valori di infezione, occorre un’attenzione maggiore. Osservare la prevenzione primaria in maniera scrupolosa è fondamentale e necessario.”- ed ha aggiunto: 

“Utilizzare le mascherine nei locali al chiuso, evitare assembramenti anche all’aperto e corretta igiene delle mani, restano i capisaldi, assieme alla vaccinazione, della lotta al virus. Nulla è cambiato dal punto di vista epidemiologico e l’invito alla cittadinanza è quello di non abbassare la guardia”. 

Breve vademecum sulle nuove regole che entreranno in vigore dal 1° Aprile

Per tutti i contatti stretti dal 1 aprile si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid  e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Obbligo mascherine

Fino al 30 aprile 2022 è  obbligatorio  indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
– per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
– aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
– mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
– per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
– per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
 
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sempre fino alla fine di aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
 
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

 

Utilizzo del Green pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022 è permesso sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto.
 
Non servirà più il green pass per accedere a servizi alla persona;  pubblici  uffici,  servizi  postali,  bancari  e  finanziari e attività commerciali.
 
Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo   continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

 

 
Uso del Green pass rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto;
b) centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
c) convegni e congressi;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Le suddette regole non si applicano ai soggetti che non hanno potuto aderire alla campagna vaccinale e pertanto sono in possesso del certificato di esenzione vaccinale. Il sistema di classificazione a colori dei territori nazionali viene abrogato.

Il 1° Maggio 2022 cessano tutte le restrizioni finora applicabili e decade l’utilizzo del Green Pass. 

Obbligo vaccinale per il personale sanitario
L’obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022.

 

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