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Modulo spostamenti Coronavirus: scarica l’autocertificazione aggiornata

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Modulo spostamenti Coronavirus

L’Italia è da oggi zona protetta. Il nuovo decreto firmato ieri dal Premier Conte modifica radicalmente la vita degli italiani. Il documento estende le disposizioni previste fino a ieri soltanto per Lombardia e 14 province a tutta Italia. Ecco una sintesi di ciò che comporterà per tutti noi.

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Coronavirus, cosa prevede il nuovo Decreto. Scarica il modulo per gli spostamenti 

In tutto il territorio nazionale:
• bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché́ all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute CHE VANNO DIMOSTRATE (pena art 650 codice penale);

Per farlo è necessario scaricare il seguente modulo di autocertificazione disponibile anche sul sito ufficiale del Viminale o stampare direttamente la foto qui sotto (tasto destro del mouse –> Salva immagine..)

Coronavirus: le altre prescrizioni

Il Decreto contiene inoltre le seguenti indicazioni: 

• si raccomanda a datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, ferma restando la modalità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale;
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
Sono vietati assembramenti, anche all’aperto
sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche;
sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
• sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno
essere chiuse;
• sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
• nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse.

Supermercati e farmacie aperti

E’ importante precisare che la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

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