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Nuovo Dpcm Green Pass, regole e sanzioni per lavoratori e aziende: cosa succede a chi non possiede il certificato e a chi non controlla

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Mario

Nuovo Dpcm Green Pass, regole e sanzioni per lavoratori e aziende. Sono stati firmati nelle scorse ore due Dpcm dal Presidente del Consiglio Mario Draghi riguardanti le nuove regole sulla certificazione verde che da dopodomani sarà obbligatoria per andare a lavorare. Disposizioni attese da giorni – basti pensare che il primo Decreto risale a quasi un mese fa – e che il Governo ha varato per chiarire i punti più controversi sulla questione. I dubbi e le perplessità, soprattutto dal punto di vista organizzativo, sono molteplici senza contare “l’esercito” di lavoratori senza green pass (si stima possano essere 4-5 milioni) che potrebbero però richiedere il tampone. Per il momento però l’esecutivo continua per la sua strada ed ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti.

Nuovo Dpcm Green Pass 12 ottobre 2021: le regole e i controlli

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. “I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso”.

Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente”.

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

Cosa succede a chi non possiede il certificato e a chi non controlla

Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore? Queste alcune delle domande più ricorrenti a cui il Governo ha dato risposta. 

“Il lavoratore, pubblico o privato – si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi – è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio. 

Green pass, multe salate a chi non controlla

Ma quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge? Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass “rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro”, spiega la nota del Governo.

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