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Pomezia, il Tar respinge un progetto di riqualificazione di un sito dismesso: ecco perchè

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“Il ricorso deve quindi conclusivamente essere respinto”. Termina così la sentenza del Tar del Lazio circa un progetto avanzato nel 2009 dalla società Goodwind Re per la riconversione di uno stabilimento in Via Monte d’oro a Pomezia. L’iniziativa del privato puntava a riconvertire una zona industriale in residenziale con spazi verdi, parcheggi e servizi.

La convenzione non era però mai stata firmata dal Comune di Pomezia e per questo si era arrivati al contenzioso; nel 2014 infine, a seguito di numerosi solleciti da parte della società, Piazza Indipendenza, con l’allora Sindaco Fabio Fucci, rispose al privato esprimendo però, in buona sostanza, un parere contrario al progetto in virtù di un vincolo di inedificabilità che sarebbe stato presente nell’area denominata ex Banci sud oltre ad una questione legata all’approvvigionamento idrico. 

Scriveva infatti il Comune: “Nello specifico, preoccupato delle ricadute in ordine igienico-sanitario legate all’approvvigionamento idrico, ho chiesto parere ai nostri uffici competenti circa la sostenibilità di nuove utenze che vadano ad incidere sulla portata della rete. Il parere ricevuto evidenzia come attualmente la richiesta pro capite di acqua non soddisfi gli standard minimi. Inoltre, si segnala la presenza di vincoli di inedificabilità che devono essere tenuti in considerazione nell’elaborazione del progetto. Vi invito, quindi, a prendere un appuntamento con i nostri uffici incaricati al fine di ricevere i dettagli tecnici di competenza”. 

“Detta nota – precisa ora il tribunale amministrativo regionale – costituisce un atto di arresto procedimentale, in quanto il rinvio agli ulteriori “dettagli tecnici” ha l’effetto di mettere a disposizione della società gli atti presupposti ai fini della doverosa completa ostensione della motivazione per relationem; ed essa non è stata oggetto di impugnativa nella sede di legittimità”.

La società infatti puntava ad ottenere il riconoscimento del silenzio da parte del Comune sull’istanza presentata (la richiesta di stipula della convenzione). 

“Nel contesto del giudizio del silenzio – ammonisce però il Tar – uno dei presupposti rilevanti è la sussistenza di un’inerzia dell’Amministrazione nel provvedere (in senso positivo ma anche eventualmente in senso negativo, come nel caso in esame). Ove questa inerzia non sussista e l’Amministrazione abbia sostanzialmente provveduto esplicitando le ragioni del proprio atteggiamento negativo, spetta alla parte contestarle in giudizio con ulteriori iniziative, che però non possono essere ricondotte alla forma tipica dell’azione avverso il silenzio, neppure mediante la reiterazione di diffide volte a mantenere in vita l’obbligo di provvedere”.

Il ricorso dunque, come sottolineavamo in apertura, deve quindi conclusivamente essere respinto.

 

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