Home » News » Riaperture negozi e norme anti Covid-19: «Chi violerà le regole stop da 5 a 30 giorni»

Riaperture negozi e norme anti Covid-19: «Chi violerà le regole stop da 5 a 30 giorni»

Pubblicato il
Quali regioni zona arancione dal 24 gennaio 2022?

Ci siamo, via alle riaperture delle attività che devono rispettare tutti i protocolli di sicurezza. 

“Le attivita’ economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attivita’ economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita’, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8″. Lo prevede la bozza di decreto del governo sulle riaperture. “Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”, si legge ancora nella bozza del decreto. 

Riaperture: le attività che violano regole stop da 5 a 30 giorni

In caso di non rispetto delle regole di sicurezza si potra’ arrivare alla chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ “da 5 a 30 giorni“. Lo prevede la bozza di decreto del governo sulle riaperture. “Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto- si legge- sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente- continua l’articolo 2 della bozza relativo alle sanzioni- puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima”. Infine si specifica che “il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorita’ statali, nonche’ monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti”. (Agenzia Dire)

Impostazioni privacy