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Sesso con una giovane studente: ora il bidello dovrà pagare anche 50.000 euro alla scuola

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tribunale

Dovrà versare una somma superiore ai 50.000 euro (53mila per la precisione) il bidello accusato di aver avuto un rapporto sessuale con una giovane studentessa, all’epoca dei fatti 16enne. Il collaboratore scolastico era stato già condannato dal Tribunale di Velletri alla pena di anni 3 e mesi 10 di detenzione nonché al risarcimento contestuale di euro 50.000 per il reato di atti sessuali nei confronti di minore. L’Istituto, condannato in via solidale, dopo la sentenza di appello, ha proceduto al pagamento della vittima ma successivamente la sentenza di appello è stata impugnata in Cassazione con parziale riforma per difetto di motivazione (il processo penale è tutt’ora in corso, ndr).  

Dal punto di vista economico e contabile però è ora la Corte dei Conti a fare chiarezza sul versante del risarcimento. La sanzione infatti è stata pagata dall’istituto scolastico alla fine del secondo grado di giudizio. Tale esborso però, precisano i Giudici, è certamente imputabile al convenuto che, approfittando della sua posizione di 10 servizio, ha perpetrato un reato di abusi sessuali nei confronti di una persona infrasedicenne. 

Tra i punti controversi vi era quello se i fatti si fossero svolti presso l’istituto scolastico o altrove interrompendo quindi il nesso di causalità con la posizione di servizio del convenuto. Anche su questo aspetto la sentenza è chiarissima nell’affermare
che, «benchè l’episodio più grave si sia svolto fuori dalla scuola, è a scuola che la ragazza è stata contattata prima e sedotta poi dal convenuto, la posizione del quale era fondamentale per poter procedere alla attività illecita. Infatti, in quanto assistente scolastico, poteva incontrare la bambina nei corridoi durante l’orario scolastico, accompagnarla e seguirla nei bagni come in effetti è avvenuto». Pertanto il bidello dovrà ora «risarcire l’Istituto Comprensivo (una struttura di Albano, ndr) della somma  di 53.539,25 oltre a rivalutazione dal momento dell’avvenuto pagamento da parte dell’istituto e interessi dal deposito della sentenza al soddisfo».

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