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Successione transfrontaliera in Unione Europea

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Testamento

Una successione transfrontaliera (o internazionale) è una successione in cui sono presenti elementi appartenenti a diversi paesi, come nel caso in cui la persona deceduta viveva in uno Stato diverso da quello di origine oppure possedeva beni in più Stati.

Non sempre è facile individuare la legge applicabile alle successioni che presentano profili di internazionalità; la prima necessaria precisazione è quella di affrontare separatamente il profilo civilistico rispetto da quello fiscale in quanto seguono due differenti discipline.

Le successioni transfrontaliere UE possono avere una competenza giuridica che ricade su più paesi in virtù dei principi applicato, come ad esempio, le autorità del paese di cui il de cuius aveva la cittadinanza e quelle dell’ultimo paese in cui aveva la residenza, con la conseguenza che possono essere applicabili leggi di paesi diversi (ad esempio, le leggi di tutti i paesi in cui il defunto possedeva degli immobili), e, astrattamente, i cittadini comunitari possono dover avviare un procedimento successorio in diversi Stati ed avere a che fare con leggi di più paesi, rendendo la procedura particolarmente farraginosa.

Per semplificare ed armonizzare la gestione e l’operatività delle successioni transfrontaliere, esclusivamente sotto un profilo civilistico e non fiscale, nel 2012 l’UE ha adottato il Regolamento n. 650/2012 (regolamento in materia di successioni).

Detto regolamento riguarda alcuni aspetti procedurali relativi alle successioni transfrontaliere, ovvero quali autorità nazionali si occuperanno della successione, quale legge nazionale sarà applicata, quali effetti produrranno in un altro Stato membro dell’UE le decisioni degli organi giurisdizionali e gli atti notarili in materia di successioni, nonché come può essere utilizzato il certificato successorio europeo.

Purtuttavia, il regolamento non disciplina alcuni aspetti sostanziali delle successioni transfrontaliere, ad esempio la determinazione della quota dell’eredità da destinare ai figli e al coniuge e la libertà del testatore circa la scelta degli eredi, questioni che continuano a essere disciplinate dal diritto nazionale, così come non vengono normati i seguenti ambiti:

– la condizione delle persone fisiche (ad esempio, chi era l’ultimo coniuge del defunto);

– il regime patrimoniale di una coppia, sia sposata che di fatto (ossia, la ripartizione dei beni della coppia in caso di decesso di uno dei coniugi);

– le obbligazioni alimentari nei confronti delle persone a carico (ad esempio, l’ex coniuge o i figli dopo il divorzio);

– i piani pensionistici;

– le società, incluse le modalità di trasferimento delle azioni detenute dal defunto in una società;

– l’iscrizione in un registro dei beni immobili ereditati (ad esempio, l’iscrizione in un registro immobiliare).

Inoltre, come detto, il regolamento non disciplina la materia fiscale che rimane di competenza di ciascuno Stato membro dell’UE a cui compete stabilire quali tasse di successione debbano essere pagate e e le relative modalità.

Si precisa, al riguardo, che il modello della dichiarazione di successione telematica contiene una opzione da selezionare proprio nelle ipotesi di vigenza per la successione di altra legge europea.

Fin qui detto riguarda esclusivamente la disciplina civile della successione, mentre la disciplina fiscale è svincolata dal Regolamento e disciplinata alle leggi nazionali dei singoli Stati ed alle eventuali convenzioni tra i medesimi sottoscritte, finalizzate ad escludere imposizioni plurime. In proposito, l’articolo 26, lettera b), del D. Lgs. 346/1990, a tenore del quale è prevista la detrazione delle “imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali”.

Alla luce di quanto statuito dall’articolo 2 del D. Lgs. 346/1990, se il defunto era residente nello Stato al momento della morte, l’imposta di successione è dovuta in Italia per tutti i beni trasferiti iure successionis, ovunque essi si trovino; l’imposta si applica, invece, sui soli beni esistenti in Italia, se il defunto era residente all’estero.

Quest’ultimo principio è stato di recente ribadito ed applicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 224 del 30 marzo 2021 per chiarire il caso dell’imposta da versare per un testamento olografo di cittadino straniero residente in Germania, non contenente eredi ma un solo legato con efficacia obbligatoria, avente ad oggetto un immobile sito in Italia.

Attesa la complessità di una dichiarazione di successione, vieppiù in caso di successione internazionale, il contribuente/erede può scegliere di affidarsi ad un intermediario abilitato, come un commercialista oppure un CAF (Centro Assistenza Fiscale), i quali procederanno a compiere tutti gli opportuni adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

 
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