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Pass verde per spostamenti tra Regioni in zona rossa e arancione: come funziona il nuovo certificato

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Gli spostamenti tra Regioni sono bloccati da mesi, consentiti se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Sarà così ancora per pochi giorni perché da lunedì 26 aprile tutto cambierà e lentamente in Italia ci sarà una ripresa, seppur graduale. Una ripartenza, l’inizio, si spera, di un ritorno alla normalità. I ristoranti, i cinema, i teatri, i musei, in quei territori dove si può, dove i dati sono da zona gialla, riapriranno all’aperto. Novità anche sul fronte scuole perché tutti gli studenti (compresi quelli delle superiori) in fascia gialla e arancione ritorneranno tra i banchi, “salutando” la didattica a distanza. Ma non è finita qui. Dal 26 aprile via libera agli spostamenti tra Regioni in zona gialla, ma non solo. Tra territori di colore diverso ci si potrà spostare, ma solo con un pass che deve dimostrare almeno uno di tre requisiti richiesti. Ma vediamo cos’è, come funziona e cosa prevede la bozza del Decreto. 

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Pass verde per spostamenti tra Regioni in zona rossa e arancione: cos’è e come funziona

Lo aveva già annunciato il premier Draghi in conferenza stampa che per gli spostamenti tra territori di “colore diverso” sarebbe servito un pass. Liberi, invece, quelli tra Regioni/Province autonome in zona gialla. Il pass, o certificato verde, servirà per muoversi, ma la persona dovrà dimostrare di rispondere almeno a tre di questi requisiti richiesti: aver terminato il percorso vaccinale, essere guariti dal Covid o aver fatto un tampone (molecolare o rapido) con esito negativo nelle 48 ore precedenti alla partenza

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Nel caso della guarigione e del percorso vaccinale, stando alla bozza del decreto, il certificato verde ha una validità di 6 mesi e viene rilasciato in forma cartacea o digitale. Nel caso del tampone, invece, il pass avrà una validità di 48 ore dal rilascio ed è prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o dalle farmacie che somministrano i test. All’articolo 13 della bozza del nuovo decreto, si fa riferimento anche alle sanzioni in cui si incorre se il certificato verde viene falsificato: “Se la certificazione verde Covid-19 contraffatta o alternata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19”. 

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