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Rapporti fra coniugi, nessun rimborso delle spese extra se sussistono validi motivi di dissenso

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Il coniuge affidatario non ha un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie qualora si tratti di decisioni di maggiore interesse e sussiste in capo all’altro coniuge un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Tuttavia nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza del coniuge che non ha effettuato la spesa, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza di queste all’interesse del minore, commisurando anche l’entità della spesa rispetto alla sua utilità e sostenibilità con le condizioni economiche dei genitori, valutando così anche la ragionevolezza del dissenso.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 4753/17 depositata il 23 febbraio.

Il caso. La moglie agiva in via monitoria contro il marito per ottenere il rimborso delle spese straordinarie scolastiche e mediche da lei effettuate in favore della figlia.
Avverso il decreto ingiunto il padre proponeva opposizione affidandolo principalmente a tre motivi: il mancato preavviso di dette spese, la mancanza di prove sulla natura delle stesse e in particolare di quelle mediche, nonché la possibilità per lo stesso, qualora fosse stato preventivamente avvisato, di beneficiare di una convenzione medica in suo favore.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado ritenendo fondata l’esclusione del diritto al rimborso delle spese effettuate prima della separazione e delle spese effettuate senza il preventivo accordo.
Avverso la sentenza di secondo grado la madre ricorreva in Cassazione la quale rigettava il primo motivo del ricorso fondato sulla falsa applicazione dell’art. 155 comma 3 c.c. in relazione all’art. 360 comma1. n. 3 c.p.c. e accoglieva invece parzialmente quello relativo alla liquidazione delle spese legali.

La mancata concertazione preventiva e il dissenso sulle spese mediche e scolastiche. Con il primo motivo del ricorso in Cassazione la moglie lamentava in particolare che, a suo avviso, il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto sussistente un obbligo imprescindibile di concertazione e di condivisione delle spese straordinarie con l’atro coniuge nonostante ciò non fosse previsto dall’ordinanza presidenziale del giudizio di separazione; richiamava a tal proposito e a fondamento della sua interpretazione una corrente giurisprudenziale ante riforma 2012 secondo la quale, appunto, non era configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione sulla determinazione delle spese straordinarie.
La Corte di Cassazione, nel rigetto del motivo anzidetto, precisava che anche nella corrente richiamata dalla consorte era comunque previsto l’obbligo di concertazione per le decisioni di maggiore interesse e non era escluso in ogni caso il sindacato del giudice sulla soggezione del coniuge non affidatario al rimborso delle spese non concordate.
La Suprema Corte sottolineava inoltre che, nella giurisprudenza più recente non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Quindi per la Cassazione da ciò consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto a provvedere al rimborso della quota di spettanza del coniuge che non ha effettuato la spesa, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza di queste all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Nel caso di specie, evidenziava la Cassazione, detta verifica era stata fatta dal giudice di merito il quale aveva rilevato che il rifiuto di provvedere al rimborso delle spese si era basato giustificatamente sulla possibilità di affrontare le medesime mediante l’utilizzazione di una convenzione sanitaria correlata all’attività professionale del marito.
Ciò detto, nessun rimborso era dovuto alla moglie che aveva anticipato dette somme, anche se nell’interesse della figlia, senza preventivamente avvisare e/o concertarle con il marito che, per contro, aveva validi e fondati motivi di dissenso.

Avv. Carlo Ioppoli – Presidente ANFI – Associazione Nazionale Avvocati Familiaristi Italiani

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