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Reddito di emergenza 2021: come fare domanda, a chi spetta, requisiti e importo

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Al via da oggi, mercoledì 7 aprile, le domande per richiedere il nuovo reddito di emergenza, per un importo massimo di 2.400 euro. Ricordiamo che si tratta di una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma con il nuovo Decreto Sostegni, potranno ottenere l’aiuto anche coloro che hanno terminato Naspi e indennità mensile di disoccupazione. 

Reddito di emergenza 2021: come fare domanda, a chi spetta

La domanda per richiedere il reddito di emergenza va presentata entro il 30 aprile 2021. Si tratta di tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2021) e si potrà compilare il modulo sul sito dell’Inps, solo in via telematica. Bisogna accedere alla piattaforma con il pin, lo Spid o la carta d’identità elettronica, ma in caso, ci si può anche rivolgere ai patronati. 

Come si legge sul sito dell’INPS, possono erogare il beneficio nuclei familiari in condizione di difficoltà economica  e coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30mila euro (comma2). In questo caso, la misura, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.

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Ecco tutti i requisiti per ottenere il reddito di emergenza pubblicati sul sito dell’INPS. 

  • “il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro”. 

 

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