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Capodanno 2017: Roma senza botti e senza ‘concertone’. Ecco quanto previsto invece a Pomezia

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Ha fatto clamore la notizia in merito alla cancellazione del tradizionale “concertone” di Capodanno nella Capitale saltato, al momento, per mancanza di sponsor. Nessuno si è infatti presentato al bando pubblicato dalla Giunta Raggi (c’era un ‘candidato’ ma poi si è ritirato) che ora dovrà ricorrere ad altre soluzioni per impedire che a Roma, la notte del 31, regni un assordante silenzio come molti lo hanno definito in questi giorni. Ma a far discutere è anche l’ordinanza contro i ‘botti’ e i fuochi di artificio (che peraltro non è una novità): “dal 29 dicembre e fino alle ore 24 del 1 gennaio è istituito il “divieto assoluto” di “usare materiale esplodente, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici” e anche di “usare materiale esplodente anche ‘declassificato’ a meno di 200 metri dai centri abitati, dalle persone e dagli animali”. Garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la protezione degli animali, nonché assicurare le necessarie attività di prevenzione attraverso la limitazione dell’uso dei botti e dei fuochi di artificio sul territorio comunale tra le motivazioni che hanno portato all’ordinanza e che si tradurranno, in caso di violazione, in sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.

Il caso di Pomezia

Nella città di Pomezia vige ancora l’ordinanza n.40 del 2014 (leggi qui il testo nella sua versione integrale) che, in un certo qual modo, riprende quanto sopra scritto per la Capitale. “Si fa divieto a chiunque di far esplodere botti o petardi nei seguenti luoghi: spazi aperti o chiusi, privati e pubblici ove sono in svolgimento manifestazioni pubbliche oppure strade aperte al pubblico, gli organizzatori cureranno l’affissione di appositi cartelli segnalanti il divieto; all’interno o in prossimità di ospedali, luoghi di cura, comunità varie, uffici pubblici, aree di ricovero degli animali , asili, scuole ecc. in particolare saranno vietate le accensioni o le esplosioni a meno di mt. 200 dai suddetti edifici di ciascun anno; in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitino o siano presenti persone per il periodo di cui al precedente capoverso”.

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