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Bonus maternità 2022: come funziona, a chi spetta, importo e come fare domanda

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mamma e figlio confermato anche per il 2022 il bonus mamma

Bonus maternità. Per questo nuovo anno 2022 c’è stata una certa rivalutazione per quanto riguarda l’erogazione del bonus maternità. Cambiano alcuni elementi della misura, i requisiti economici per accedere all’assegno ed altro ancora. Questo è il tema dell’ultimo comunicato stampa sfornato dalla Presidenza dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, attraverso cui viene comunicato l’aumento dell’assegno e l’innalzamento della soglia limite ISEE. Parallelamente, da prossimo mese di marzo scomparirà l’assegno ai nuclei familiari numerosi, che rimane in vigore solamente per i primi due mesi dell’anno dunque.

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Bonus maternità: cosa cambia 

Si tratta, come molti già sapranno, di una prestazione di tipo assistenziale concessa da parte dei Comuni e pagata dall’INPS, come recita l’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51. Quello che troviamo accedendo al portale dell’INPS è il seguente aggiornamento: 

  • il diritto all’assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo,
  • spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

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I limiti ISEE

Come di consueto, l’assegno spetta solamente ai nuclei familiari che rientrano nella fasce di reddito previste dalla misura, quindi in base all’ISEE. Andando un po’ nello specifico e considerata un variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT dell’1,9%, abbiamo che:

  • l’assegno mensile per le famiglie, se spetta nella misura intera, allora sarà pari a euro 147,90. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente e’ pari a euro 8.955,98;
  • l’assegno mensile di maternita (art. 74 legge 26 marzo 2001, n. 151) da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e’ pari a euro 354,73; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente e’ pari a euro 17.747,58.

Infine, i soggetti richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale parallela, per poter usufruire del sussidio di maternità. E poi, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

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