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Fase 2, ecco cosa si può fare (e cosa no): la guida della Polizia Locale

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Cosa si può fare e cosa non si può fare nella Fase 2? A rispondere ai dubbi più comuni dei cittadini ci pensa la Polizia Locale di Roma Capitale che in un documento riporta le FAQ relative alla fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia.

Dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte sono molti i dubbi che si sono sollevati circa le attività commerciali che potranno aprire e chiaramente nel corso del discorso del Presidente del Consiglio non è stato possibile dettagliare tutte le tipologie di negozi che apriranno a partire dal prossimo 4 maggio. Ecco a seguire una raccolta delle domande più frequenti al quale gli utenti stanno cercando risposta.

Cosa si può fare e cosa non si può fare durante la Fase 2

L’attività di autolavaggio può rimanere aperta?

Si, l’attività di autolavaggio rientra tra le attività elencante nell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 con codice ATECO 45.20.9 “Autolavaggio e altre attività di manutenzione” o 45.20.91 “Lavaggio auto”.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar o altra tipologia) svolta congiuntamente all’attività di vendita di generi di monopoli “tabacchi” può rimanere aperta, limitatamente a quest’ultima attività?

Sì, in quanto l’attività di vendita di tabacchi è consentita rientrando nell’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020.

L’esercente, in questo caso, deve però inibire l’accesso al comparto riservato alla somministrazione di alimenti e bevande con elementi separatori ben visibili ed evidenziando con segnaletica posta all’esterno dell’esercizio l’esclusiva apertura contingentata per la vendita tabacchi e generi di monopolio.

Un’attività di vendita al dettaglio sospesa in quanto non rientrante nell’allegato 1 o 3 del DPCM 10 aprile 2020, può effettuare le consegne a domicilio?

Si, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per il confezionamento e trasporto della merce. La stessa indicazione è valida per tutte le attività che risultino sospese (es. laboratori artigianali e non).

L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande “bar”, pur essendo un’attività sospesa, può effettuare le consegne a domicilio?

Si, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per il confezionamento e trasporto dei prodotti.

Un’attività di vendita al dettaglio sospesa (in quanto non rientrante nell’allegato 1 o 3 del DPCM 10 aprile 2020) o consentita, per poter svolgere la vendita online, deve presentare la relativa SCIA per forme speciali di vendita “commercio elettronico”?

No, in quanto ai sensi dell’allegato A del D.lgs. 222/2016 il commercio on line, quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, può essere svolto senza alcun titolo aggiuntivo rispetto a quello con cui si esercita la vendita al dettaglio.

Un’attività di vendita al dettaglio di generi di monopolio (tabaccheria) consentita ai sensi dell’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, può vendere anche i prodotti della tabella speciale prevista dall’art. 56 comma 9 e Allegato 9, D.M. 04/08/1988, n.375?

Sì, la vendita deve però essere limitata ai prodotti elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate all’allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020. Pertanto, il responsabile dell’attività è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

Un esercizio specializzato per la vendita di sigarette elettroniche può restare aperto?

Sì, la vendita al dettaglio di prodotti da inalazione senza combustione, contenenti o meno

nicotina, è consentita in quanto, sebbene priva di un proprio specifico codice ateco, essendo subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (come previsto dal Decreto Direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018) può a i nostri fini, equipararsi alla vendita di generi di monopolio.

È consentito il commercio su aree pubbliche su posteggio isolato di prodotti del settore alimentare e non alimentare?

No, in quanto le caratteristiche dell’attività non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Da tale divieto sono esclusi unicamente gli esercizi che effettuano vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici come da parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. 25718 del 18704/2020.

È consentita la vendita di fiori e piante?

Si, negli esercizi di vicinato;

Si, nei mercati, in sede propria e recintati, solo se il gestore garantisce il contingentamento delle persone in ingresso ed il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Sì, in tutti i mercati ubicati in sede impropria a decorrere dal 14 aprile 2020, purchè gli operatori abbiano presentato al Dipartimento ed al Comando del Gruppo territoriale di Polizia Locale dove è ubicato il mercato, un progetto di sicurezza che sarà oggetto di opportune verifiche senza necessità di attendere il nulla osta da parte del Municipio.

Si, nei posteggi isolati fuori mercato.

No, nei mercati saltuari perché espressamente esclusi dalla possibilità di apertura con presentazione di progetto.

Quali prodotti può vendere un supermercato, ipermercato, ecc.?

Può vendere i prodotti elencati nelle categorie merceologiche indicate nell’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020. Pertanto, il gestore del supermercato deve precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi da quelli consentiti. Resta inteso che il gestore deve risultare autorizzato per la vendita al dettaglio dei relativi settori merceologici alimentare e/o non alimentare.

(ad esempio non possono essere vendute merci quali abbigliamento per adulti, giocattoli, articoli sportivi, ecc.).

All’interno dei mercati in sede propria quali operatori possono esercitare?

All’interno dei mercati in sede propria, che presentano caratteristiche tali da consentire un accesso contingentato dei clienti e la distanza interpersonale di almeno un metro, possono esercitare gli operatori del settore alimentare, settore non alimentare specializzati fiori e piante e i produttori agricoli.

Quali orari debbono rispettare gli operatori commerciali su area pubblica?

Quelli previsti dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010 prorogata con successiva Ordinanza del 13 aprile 2020, n. Z00026:

nei giorni feriali e prefestivi 8,30-19,00

nei giorni festivi 8,30-15,00

A parere di questa Direzione, mentre l’orario di apertura deve essere quello previsto dal provvedimento regionale, per quanto riguarda l’orario di chiusura gli operatori devono attenersi alla specifica disciplina comunale ovvero all’Ordinanza Sindacale n. 4/2015. Ovviamente gli orari di apertura e chiusura devono intendersi riferiti alle operazioni di vendita (e conseguentemente alla presenza dell’utenza) facendo salvi i tempi necessari e previsti per le operazioni di allestimento, smontaggio e pulizia delle postazioni.

È consentita l’attività di vendita al dettaglio di autoricambi?

Si, l’attività di vendita al dettaglio di autoricambi rientra nell’elenco dell’ allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, con codice ATECO 45.3 “commercio di parti e accessori di autoveicoli”.

È consentita l’attività di tolettatura cani?

No, l’art. 1, comma 1, lettera cc) del DPCM 10 aprile12020 dispone letteralmente che siano “sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2”, il codice ATECO dell’attività di tolettatura cani è 96.09.04 (altre attività di servizi per la persona – servizi di cura degli animali da compagnia esclusi i servizi veterinari), attualmente non consentita.

 Gli alberghi e le strutture ricettive extralberghiere possono rimanere aperti?

 Si. Gli alberghi possono proseguire la propria attività per le persone autorizzate a

 spostarsi secondo le previsioni normative vigenti.

 Le strutture ricettive extralberghiere di varia tipologia (bed and breakfast, case vacanza,

 ecc.) possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto, ai fini di

 ospitare persone impegnate per lavoro in servizi di pubblica utilità e servizi essenziali

 ovvero per accertamenti medici presso strutture sanitarie.

È possibile esercitare attività all’interno degli orti urbani?

Si ma limitatamente allo svolgimento delle pratiche agronomiche di base consentite nelle Aree a Orti e Giardini Urbani (ovvero quelle di innaffiatura, semina, piantumazione e raccolto). Il Presidente dell’Associazione affidataria deve far pervenire la lista dei coltivatori autorizzati alla struttura amministrativa competente, ovvero l’Ufficio Orti Urbani oppure la Direzione Tecnica del Municipio, che dopo approvazione trasmetterà la lista al Gruppo di Polizia Locale territorialmente competente. Gli orticoltori autorizzati, che possono accedere nelle aree a giorni alterni e fino ad un massimo di tre volte a settimana, in caso di controllo sono tenuti ad esibire la tessera associativa. Resta inteso che Le attività suddette devono essere svolte nel rispetto dei vari provvedimenti emergenziali e della diffusione del COVID-19.

È possibile recarsi in chiesa?

La vigente normativa emergenziale non prevede né può prevedere la chiusura dei luoghi di culto (chiese, moschee, sinagoghe), si devono tuttavia svolgere le proprie pratiche religiose nel luogo di culto oggettivamente più vicino alla propria abitazione o luogo di lavoro e l’accesso può avvenire solo nel rispetto di tutte le norme di prevenzione del contagio. Si ricorda che le cerimonie religiose possono essere esercitate ma alla sola presenza dei soggetti strettamente necessari per il rito.

È possibile recarsi presso un negozio specializzato per animali per l’acquisto di prodotti alimentari o altri accessori specifici anche se non si trova in prossimità della propria abitazione?

Sì ma solo qualora l’acquisto di tali prodotti sia urgente e necessario ed essi non siano disponibili in altri esercizi in prossimità del luogo di domicilio del cittadino. Si dovrà in ogni caso scegliere l’esercizio commerciale specializzato più vicino.

È consentito recarsi al cimitero?

Si ma soltanto per accompagnare il feretro tenendo comunque conto che i riti funebri sono sospesi e l’accesso al pubblico nei complessi cimiteriali è inibito per evitare assembramento dei visitatori.

All’interno di una attività di casa vacanza sono consentite le operazioni di manutenzione del verde?

Sì. Ai sensi dell’art. 2 comma 12 del DPCM del 10.04.2020 è consentito, all’interno delle attività produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

Una impresa commerciale che presenti codice ateco non inserito nella tabella di quelli al momento autorizzati ad esercitare ma che ponga in vendita prodotti il cui commercio è consentito, può di fatto svolgere tale attività?

No. Se il codice ateco non risulta tra quelli inseriti nell’apposito elenco l’attività deve rimanere chiusa; qualora figurino più di un codice ateco e tra di essi ve ne siano alcuni consentiti, si dovrà seguire il criterio della prevalenza per valutare se l’esercizio possa restare aperto al pubblico, verificando sempre il rispetto delle prescrizioni igienico- sanitarie; il gestore deve altresì precludere ai clienti l’accesso a locali, scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi da quelli consentiti.

Un esercizio commerciale che effettui la vendita al domicilio deve rispettare gli orari di apertura e chiusura previsti dalla vigente Ordinanza del Presidente Regione Lazio n. Z00010 e Z00026?

No. Le vendite con consegna al domicilio del consumatore, effettuata direttamente dall’esercente o tramite apposite “piattaforme”, non è tenuta al rispetto degli orari 08.30/19.00 (nei giorni feriali e prefestivi) o 08.30/15.00 (nei giorni festivi), essi sono da riferirsi esclusivamente all’apertura e chiusura al pubblico.

Un laboratorio di panificazione deve rispettare lo stesso orario delle attività commerciali come previsto dalla Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 e Z00026?

No. Trattandosi di attività produttiva con codice ateco 10.71, inserita nell’allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020, non è soggetta agli orari di esercizio previsti per le attività commerciali di cui all’allegato 1 dello stesso DPCM cui l’Ordinanza regionale fa riferimento (sebbene in realtà essa si riferisca all’allegato del precedente DPCM del 22 marzo). La deroga opera anche qualora nel laboratorio venga effettuata, congiuntamente alla produzione, anche la vendita al dettaglio del pane e prodotti della panificazione.

È possibile vendere abbigliamento per bambini all’interno dei mercati?

No. La vendita di tali prodotti è consentita unicamente negli esercizi in sede fissa. All’interno dei mercati, sia in sede propria sia in sede impropria laddove legittimati ad operare, è consentita la sola vendita di prodotti alimentari, di fiori e piante e in generale dei beni prodotti dalle imprese aventi codice ateco 01 e sottotabelle (vedi allegato 5 alla Circolare n.96/2020).

Un esercizio di vendita al dettaglio di confezioni per bambini e neonati può vendere anche le calzature per bambini?

Sì, se il codice ateco dell’attività è il 47.71.2 possono essere poste in vendita anche le calzature per bambini nonché accessori quali passeggini, box, seggiolini ecc in quanto, non essendo previsto per tali articoli uno specifico codice ateco, essi sono ricompresi nella voce “confezioni per bambini e neonati”.

È consentita la vendita di gratta e vinci?

Si. La vendita di biglietti delle lotterie istantanee “Gratta e Vinci” resta presso i tabaccai e gli altri esercizi per i quali non vige l’obbligo di chiusura.

È consentita la riattivazione delle “slot machines”?

No. Al momento la raccolta di gioco tramite tali dispositivi resta sospesa, potrà riprendere solo in data 11 maggio 2020 sempre presso gli esercizi autorizzati e non soggetti all’obbligo di chiusura come previsto dalla Determinazione Direttoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli n.125127/R.U. del 23 aprile 2020 (cfr. Circolare 111/2020).

È consentita l’apertura delle librerie con all’interno anche la somministrazione al pubblico?

Si, possono aprire al pubblico anche le librerie nelle quali la somministrazione risulta autorizzata come attività secondaria e non prevalente, ovviamente a condizione che quest’ultima attività resti sospesa e l’area e tutte le attrezzature utilizzate per la somministrazione restino separate dall’attività principale e l’accesso ad esse resti precluso al pubblico. E’ inteso che in nessun tipo di libreria è consentito ai clienti sostare più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti.

Sono consentite le attività di giardinaggio?

Si. Le ditte autorizzate, con codice ateco 81.30, corrispondente a “Cura e manutenzione del paesaggio” possono svolgere la propria attività con esclusione, però, dell’attività di realizzazione (piantumazione, realizzazione di progetti ecc.) come da allegato 3 al DPCM 10.04.2020.

È possibile recarsi presso un terreno di cui si ha la disponibilità, per svolgere attività di orticoltura e gestione degli animali sebbene non a livello professionale?

Sì. Lo spostamento all’interno del proprio comune o verso un comune limitrofo per lo svolgimento, in forma amatoriale, di indispensabili attività colturali che la stagione impone e/o per la conduzione di allevamenti di animali da cortile, può essere effettuato purchè nel rispetto delle norme igienico-sanitarie finalizzate al contenimento della diffusione del virus e a condizione che tale attività sia svolta da un solo componente il nucleo familiare e per non più di una volta al giorno, così come prescritto dalla Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00029 del 15.04.2020. Si ritiene, pertanto, che lo svolgimento di tali attività possa rivestire carattere di necessità.

È possibile stipulare rogiti notarili durante lo stato di emergenza sanitaria?

Per legge gli studi notarili, in considerazione della funzione pubblica svolta, devono rimanere aperti, mentre restano chiusi solo gli uffici secondari. Nella situazione di emergenza sanitaria attuale è ridotta al minimo la presenza del personale all’interno dello studio secondo le indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto si invita a contattare il notaio il quale valuterà l’eventuale inderogabilità della stipula dell’atto ed eventualmente fisserà un appuntamento presso lo studio all’interno del quale devono essere comunque rispettate le prescrizioni dettate dal citato Decreto, rispetto della distanza di minimo un metro tra le persone, nessun assembramento, ecc.

È consentito continuare a recarsi dal proprio domicilio presso un altro luogo dove insiste una colonia felina o comunque un insieme di gatti o cani per prendersi cura degli animali e portar loro del cibo?

Si, è consentito. Secondo l’Ente Nazionale Protezione degli Animali questa attività deve continuare poiché se interrotta provocherebbe l’abbandono del luogo da parte degli animali per cercare cibo sottoponendo gli stessi al rischio di maltrattamenti e abbandono. Si ritiene inoltre opportuno sottolineare che gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai vari DPCM e dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 marzo 2020.

È possibile effettuare trasloco durante emergenza sanitaria?

Se il trasloco è indifferibile ed effettuato da una ditta iscritta all’albo trasportatori si rientra tra le attività consentite. Devono comunque sempre essere rispettate le prescrizioni dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 per quello che concerne l’uso di dispositivi di protezione individuale e la distanza interpersonale.

Per un cittadino italiano che si trova all’estero per motivi di studio / lavoro è possibile rientrare in Italia e mettersi in auto-isolamento presso il proprio domicilio o in altro luogo?

Sì è consentito. Con Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/03/2020 è stato disposto che, al momento dell’imbarco, il cittadino consegni al vettore una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dove dichiara il motivo del viaggio, l’indirizzo completo del luogo dove trascorrerà il periodo di isolamento fiduciario ed un recapito telefonico per ricevere comunicazioni durante il predetto periodo, ed il mezzo proprio o privato con il quale raggiungerà il luogo indicato.

Si può uscire con i bambini?

La circolare del ministero dell’Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.

Si può accompagnare il coniuge o altro familiare convivente da casa al luogo di lavoro e viceversa per evitare l’uso dei mezzi pubblici?

L’adozione dei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è finalizzata ad evitare il più possibile gli spostamenti delle persone al fine di evitare contagi. In questo caso non si può fornire una risposta univoca dal momento che concorrono una serie di fattori e di circostanze che possono essere valutate caso per caso solo al momento in cui le Forze di Polizia e la Polizia Locale procedono al controllo.

Si possono effettuare lavori di ristrutturazione?

Il D.P.C.M. 22/03/2020, coordinato con i precedenti, per quanto riguarda l’edilizia consente di effettuare esclusivamente le attività contrassegnate dai codici ATECO, ovvero la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT, dal n. 42, lavori di ingegneria civile, e dal n. 43.21.01 al n. 43.29.09 compreso, ovvero quelli di installazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, per la distribuzione di gas, ecc.

Quali accorgimenti devono essere adottati per l’esecuzione dei lavori edili?

Per l’esecuzione dei lavori edili consentiti dal D.P.C.M. 22/03/2020 devono essere adottate tutte le cautele di protezione individuali, sia di distanza di interpersonale di almeno un metro, che di DPI quali mascherine e guanti.

Se il vicino effettua lavori edili provocando rumori particolarmente fastidiosi in un periodo di permanenza domiciliare obbligata, come si può cercare di ovviare?

I lavori edili che possono essere effettuati in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, sono espressamente indicati dal D.P.C.M. 22/03/2020 e la loro liceità potrà essere eventualmente valutata dal Gruppo di P.L. territorialmente competente. Gli stessi possono essere effettuati secondo i dettati dell’articolo 11, comma 4 del Regolamento di Polizia Urbana (Deliberazione assemblea Capitolina del 6 giugno 2019, n. 43) ovvero solo nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00, e il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.

Nella necessità di procedere a lavori edili per la messa in sicurezza di fabbricato fuori del territorio del Comune di Roma, è sufficiente segnalare alla Polizia locale le targhe dei veicoli che trasporteranno i materiali dal magazzino ubicato nella capitale e le persone agli stessi riferibili per essere autorizzati alla circolazione?

La comunicazione alla Polizia Locale non può in alcun modo costituire titolo di autorizzazione alla circolazione. Le comprovate esigenze che determinano gli spostamenti sono dichiarate sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con la consapevolezza delle conseguenze penali nelle quali si incorre in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (articolo 495 c.p.).

Può considerarsi una comprovata esigenza lavorativa per lo spostamento quella di recarsi presso un immobile di proprietà locato per far effettuare un intervento di riparazione di natura idraulica come, ad esempio, uno scaldabagno?

Considerato che la riparazione può essere effettuata da un professionista di fiducia e che lo stesso inquilino può seguirne lo stato dell’arte, lo spostamento non può essere considerato una esigenza lavorativa inderogabile.

Se la gestione di immobili di proprietà costituisce attività lavorativa, le revisioni contrattuali ad essi riferite, considerato che alcuni conduttori a causa delle difficoltà lavorative derivanti dal covid-19 chiedono la riduzione del canone, possono costituire motivo di autorizzazione per gli spostamenti?

In riferimento alla gestione delle questioni contrattuali legate ad immobili, ma così come per ogni altra attività, si rappresenta che non è nella facoltà della Polizia Locale fornire alcuna autorizzazione di sorta. Le comprovate esigenze, sia lavorative che di altra natura, che determinano gli spostamenti sono, infatti, dichiarate sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con la consapevolezza delle conseguenze penali nelle quali si incorre in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (articolo 495 c.p.).

Possono circolare i veicoli per i quali il termine della revisione risulta scaduta?

Si, per effetto dell’articolo 92, comma 4, del DL n. 18/2020, che prevede la sospensione dei termini per i veicoli da sottoporre a visita e prova o a revisione, i veicoli la cui revisione è scaduta (anche da tempo remoto) ovvero è in scadenza in una data antecedente al 31 luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020.

Può circolare un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione?

No, in questo caso la deroga prevista dall’articolo 92, comma 4, del DL n. 18/2020 non opera, pertanto si deve procedere alla contestazione dell’articolo 80, comma 14 del codice della strada, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.002,00 e l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 90 giorni.

Possono circolare i veicoli che sono stati sottoposti a revisione con esito “RIPETERE”?

Si, per effetto dell’articolo 92, comma 4, del DL n. 18/2020, possono circolare fino al 31 ottobre 2020 a condizione che le anomalie riscontrate in sede di revisione siano state sanate.

Si può circolare con la patente scaduta di validità?

Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020 in forza dell’articolo 104 del DL n. 18/2020. Anche al certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori (CIGC) si applica la proroga perché è equiparato alla patente di guida categoria AM. Quelle scadute in data antecedente al 31 gennaio 2020 non hanno subito alcuna proroga. In quest’ultimo caso si applica la sanzione prevista dall’articolo 126, comma 11 del codice del della strada.

Si può circolare con l’autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) scaduto di validità?

Si, se l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida di cui all’articolo 122 del codice della strada reca una scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020, la sua validità è prorogata fino al 30 giugno 2020, come disposto dall’articolo 103, comma 3 del D.L. 18/2020 e dal D.D. MIT n. 50 del 10.03.2020.

La proroga della validità della patente di guida si applica anche alle patenti estere?

Si, la norma relativa al differimento dei termini di scadenza per le patenti nazionali si applica anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato della UE che abbiano acquisito la residenza in Italia. Lo ha precisato il Ministero dell’Interno nella circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020. Pertanto le patenti di guida rilasciate da uno Stato U.E. a cittadini che hanno acquisito residenza sul territorio italiano in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020.

Può circolare un veicolo con copertura assicurativa scaduta di validità?

Il DL n. 18/2020 dispone all’articolo 125, comma 2 che, a far data dal 17 marzo efino al 31 luglio 2020, le imprese di assicurazione devono estendere di ulteriori 15 giorni il periodo di copertura assicurativa di cui all’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, che diventa così di 30 giorni. Tale estensione a 30 giorni è applicabile anche ai contratti il cui pagamento è rateizzato. Il termine cui fare riferimento è quello originariamente prorogato di 15 giorni. Se tale termine scade nell’arco temporale che va dal 17 marzo al 31 luglio 2020 opera la proroga di ulteriori 15 giorni. Pertanto se la data di fine comporto (termine di cui all’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private) ricade nell’arco temporale sopra richiamato si assiste ad un prolungamento di ulteriori 15 giorni, arrivando al massimo al 15 agosto in caso di scadenza al 31 luglio.

Si ricorda poi che la Direzione ha stabilito che, nel caso di controlli su strada, per le violazioni dell’articolo 193 codice della strada in relazione all’obbligo di copertura assicurativa su veicoli in sosta con assicurazione scaduta da oltre 45 giorni, in deroga alla regola generale, si proceda fino alla fine del periodo emergenziale con invito di presentazione ai sensi dell’articolo 180 del codice della strada in analogia con la casistica relativa a veicoli con copertura assicurativa scaduta da meno di 45 giorni.

Cosa succede se la scadenza della revisione è successiva al 31 luglio 2020?

Per i veicoli il cui obbligo della revisione ricade in data successiva al 31 luglio 2020 rimane valida la data di scadenza riportata sulla carta di circolazione.

Posso circolare oltre il 31 luglio 2020 con la prenotazione della revisione rilasciata dalla Motorizzazione?

Si, i veicoli con revisione già scaduta e per i quali era stata prenotata la visita oltre il termine del 31 luglio 2020 possono circolare fino alla data riportata nella prenotazione rilasciata dalla Motorizzazione.

Quando scadono i 5 giorni per il pagamento della sanzione ridotta del 30%?

I termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 202 del codice della strada sono sospesi dal 10 marzo al 3 maggio 2020 (vedi circolare prot. 300/2090/117/2 del 13/03/2020 del Ministero dell’Interno). Il termine è quindi sospeso e riprende a decorrere dal termine della sospensione. Pertanto, se la decorrenza del termine ricade all’interno del periodo di sospensione, il termine stesso decorre dalla fine del medesimo periodo. I pagamenti effettuati durante il periodo di sospensione sono comunque validi e, qualora siano comprensivi delle somme indicate quali sanzione e spese di procedimento, hanno valore estintivo rispetto alla violazione.

In forza dell’articolo 108, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18/2020 è possibile effettuare il pagamento scontato del 30% di cui all’articolo 2, comma 2 del codice della strada dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Nel merito il Ministero dell’interno, con circolare prot. 300/A72309/20/115/28 del 24 marzo 2020, ha chiarito che è possibile effettuare il pagamento in forma scontata del 30% per le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020. Pertanto, per i verbali contestati ovvero notificati tra il 16 febbraio ed il 31 maggio 2020 la possibilità di effettuare il pagamento scontato del 30% viene estesa a 30 giorni anziché i prescritti 5. Per tali verbali il termine per pagare in “forma scontata” comincia a decorrere dal 4 maggio 2020, fermo restando che i pagamenti effettuati prima del termine estinguono comunque la violazione.

Quali sono i termini per la presentazione di un ricorso al Prefetto per i verbali del

codice della strada?

Il Ministero dell’interno, con circolare prot, 300/A/2625/20/115/28 del 3 aprile 2020, ha specificato per le persone residenti e per le imprese aventi sede in qualunque Comune dell’intero territorio nazionale (ad eccezione che, per i residenti, aventi sede operativa esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all’allegato I, al DPCM 1° marzo 2020, per i quali la decorrenza del termine è anticipata al 22 febbraio 2020), sono sospesi i termini di svolgimento di attività difensiva, ovvero anche la presentazione dei ricorsi amministrativi al Prefetto, a norma dell’articolo 203 del codice della strada. In attesa di più specifiche indicazioni da parte del Ministero dell’interno, si conferma che il differimento al 3 maggio 2020 del termine di efficacia delle misure volte a limitare la diffusione epidemiologica, attrae con sé anche il contestuale differimento a tale data del termine di sospensione dei procedimenti sanzionatori.

Quante persone possono viaggiare a bordo di un veicolo?

Dipende dalle caratteristiche e dimensioni del veicolo in quanto vige sempre la prescrizione del rispetto della distanza interpersonale di un metro, per tale ragione non è consentito trasportare un passeggero su un motoveicolo. Tale prescrizione non trova applicazione qualora si tratti di persone conviventi. Ogni persona deve comunque autocertificare le motivazioni a base del proprio spostamento le quali devono sempre rientrare tra quelle di cui all’art. 1 comma 1, lett. A) del DPCM 10 aprile 2

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