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Green Pass obbligatorio, i gestori non sono tenuti a chiedere il documento d’identità

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Green Pass obbligatorio nei locali al chiuso e per le manifestazioni in cui possono esserci assembramenti, adesso una circolare del ministero dell’Interno chiarisce quali siano le modalità dei controlli all’ingresso da parte dei gestori e quali siano i documenti da mostrare.

Green Pass: le modalità dei controlli dei gestori

Nella circolare emanata dal Viminale, annunciata già lunedì dalla ministra Luciana Lamorgese e firmata dal capo di gabinetto Bruno Frattasi, si chiarisce che gli esercenti di bar, ristoranti, cinema e di tutti i locali per cui è obbligatorio avere il Green Pass per poter accedere, hanno la facoltà ma non l’obbligo di chiedere i documenti d’identità agli avventori, dopo aver visto il Green Pass stesso, per completare la verifica.

In pratica, i gestori sono obbligati a verificare il possesso del Green Pass, ma non della corrispondenza del relativo documento d’identità, il cui obbligo spetta alle forze dell’ordine, anche se il ministero precisa che gli esercenti hanno la facoltà di chiedere il documento in caso di “abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”, come viene riportato nella circolare, dove viene chiesta “la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo sull’impiego delle certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate alla presenza di attività sottoposte a verifica, facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza”.
Insomma si dovrà obbligatoriamente chiedere il documento solo in caso di “palese falsità”, ovvero “in caso di abuso o di elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza dei dati anagrafici contenuti nella certificazione”, mentre per il resto è “a discrezione del verificatore controllare il documento di identità in caso di palese abuso o falsificazione”.

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I controlli alle partite e ai concerti

Per quanto riguarda gli eventi sportivi o gli spettacoli la circolare prevede che “possono essere abilitati alle verifiche i cosiddetti steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi dei questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia è previsto negli impianti sportivi”.

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Green Pass falsi: ne risponde solo l’utilizzatore

Per contrastare il fenomeno dei Green Pass falsi è possibile utilizzare lApp dedicata. “Per verificare se una Certificazione verde è autentica bisogna utilizzare l’app gratuita VerificaC19 installata su un dispositivo mobile (non è necessario avere una connessione internet)”, suggerisce Palazzo Cighi, che specifica anche che “L’app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore”. Anche se occorre porre “la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo sull’impiego delle certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate alla presenza di attività sottoposte a verifica, facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza”, in caso di Green Pass falso “la sanzione si applica solo all’avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente”.

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