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Decreto Covid, cosa cambia dal 1 aprile 2022 per mascherine, green pass e obbligo vaccinale

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Controlli dei carabinieri per il green pass, con il nuovo decreto covid dal 1 maggio decadrà anche quello base

Approvato il nuovo Decreto Covid. L’Italia volta pagina ed è pronta a superare la fase emergenziale della pandemia da Covid-19. E’ questa la strada imboccata dal Governo che ha disposto il calendario mediante il quale, progressivamente, verranno a cadere tutte le disposizioni in merito a green pass, obbligo vaccinale e mascherine (anche al chiuso). 

Queste le prossime tappe in breve: 

  • Fine stato di emergenza Covid-19 (31 marzo 2022)
  • Fine del sistema delle zone colorate
  • Graduale superamento del green pass
  • Eliminazione delle quarantene precauzionali
  • Istituzione unità per completamento campagna vaccinale 
  • Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
  • Cessazione del ruolo del commissario straordinario dell’emergenza Covid le cui funzioni saranno assorbite dal Ministero della Salute il 1 gennaio 2023

Super green pass, cosa cambia dal 1 aprile 2022

Ieri pomeriggio il Premier Draghi ha illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati dal Governo nel nuovo Decreto Covid. Partiamo dal green pass. Il superamento graduale del green pass avverrà in due fasi.

Si parte dal prossimo 1 aprile 2022, quindi tra poco più di dieci giorni. A partire da quella data il green pass rafforzato, quello cioè ottenibile attraverso solo vaccinazione o guarigione, non servirà più per: 

  • Ristoranti all’aperto (fino ad ora con super greenpass)
  • Alberghi e strutture ricettive (fino ad ora con super greenpass)
  • Musei, mostre e altri luoghi della cultura (fino ad ora con super greenpass)
  • Esercizi commerciali (fino ad ora con pass base)
  • Uffici pubblici (fino ad ora con pass base)
  • Servizi postali e bancari (fino ad ora base)
  • Feste all’aperto (fino ad ora con super greenpass)
  • Servizi alla persona (fino ad ora base)
  • Attività sportiva all’aperto (fino ad ora con super greenpass)
  • Sagre e fiere (fino ad ora con super greenpass)
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento (fino ad ora con super greenpass)
  • Centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto (fino ad ora con super greenpass)
  • Spettacoli e stadi all’aperto
  • Impianti di risalita (fino ad ora con super greenpass)
  • Partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche (fino ad ora con super greenpass)
  • Trasporto pubblico locale (fino ad ora con super greenpass). Per ciò che riguarda gli altri mezzi di trasporto si passerà al pass base per tutto aprile.

Dal 1 maggio addio al green pass base

Un mese più tardi sarà la volta del pass base, quello ottenibile anche mediante tampone. A partire da quella data dunque la certificazione verde non servirà più per

  • Bar e ristoranti anche al chiuso
  • Mense e catering continuativo (oggi serve quello base)
  • Centri benessere (oggi è necessario quello rafforzato)
  • Attività sportive al chiuso e spogliatoi
  • Convegni e congressi (oggi serve il super green pass)
  • Corsi di formazione (oggi è necessario quello base)
  • Centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso (oggi serve quello rafforzato)
  • Colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari (oggi serve quello base)
  • Feste al chiuso e discoteche (oggi serve rafforzato)
  • Mezzi di trasporto (vedi sopra)
  • Accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri)
  • Eventi sportivi (oggi è richiesto quello rafforzato)
  • Studenti universitari;
  • Concorsi pubblici (oggi serve quello base)
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (oggi è richiesto quello rafforzato)

Nuovo Decreto Covid, Green pass sul lavoro cosa cambia

Con il nuovo Decreto Covid introdotte novità anche per la certificazione verde sul posto di lavoro. Dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base. Dal dal 1° maggio sarà invece eliminato del tutto l’obbligo.

Obbligo vaccinale sul lavoro per chi resta

Per quanto riguarda invece la norma che ha disposto la vaccinazione obbligatoria sul posto di lavoro per determinate categoria quest’ultima resterà in vigore. Ma fino a quando? La data è quella del 31 dicembre 2022: resterà così l’obbligo vaccinale – con la sospensione dal lavoro – per i sanitari e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA. Sempre fino a fine dicembre sarà richiesto il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Nuovo decreto Covid cosa cambia per le mascherine

Per le mascherine al chiuso l’obbligo è stato prolungato invece fino al 30 aprile (all’aperto non saranno più necessarie invece dal 1 aprile). Parliamo delle ffp2 negli ambienti al chiuso come i mezzi di trasporto e nei luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Nuove regole Covid per la scuola

Ad essere interessato dal Decreto sarà anche il settore scolastico. Cambieranno ancora infatti le regole per la scuola. Ad essere interessate, anche se con disposizioni diverse, tutti gli ordini e gradi di istruzione. Per quanto riguarda il personale Covid, di cui ci eravamo occupati qui,  
quest’ultimo sarà prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate. Ecco dunque le nuove regole in materia di gestione dei casi positivi, isolamento e quarantene. 

Nuovo Decreto Covid,  cosa cambia per la scuola dell’infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Cosa cambia per elementari, medie e superiori

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Nuove regole per l’isolamento dei casi Covid a scuola

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

 

 

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