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Bonus 150 euro, chi deve fare domanda entro il 31 gennaio 2023: la circolare Inps

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In merito al bonus 150 euro, arrivano finalmente chiarimenti e delucidazioni da parte dell’INPS: si tratta del bonus previsto con il DL 144/2022, decreto Aiuti-ter, che ieri ha ottenuto l’ok del Senato e ora si appresta ad approdare alla Camera per la conversione in legge. Nella giornata di ieri, e attraverso la circolare n°127, l’Istituto ha replicato in buona parte quello che era già stato detto in precedenza sul bonus 200 euro, sottolineando inoltre che entro il 31 gennaio 2022, dovrà essere presentata domanda per poterlo ottenere, pena l’esclusione dell’incentivo. Nonostante ciò, molti saranno esonerati dall’invio della richiesta, poiché lo riceveranno in automatico, senza nessuna sollecitazione. Per fare un esempio preventivo, a riceverlo in automatico tramite bonifico saranno coloro che nel mese di novembre 2022 hanno ricevuto l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, così come per i beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 e per i percettori del reddito di cittadinanza.

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Il bonus 150 euro: cos’è, a chi spetta

Facciamo un passo indietro, e cerchiamo di vedere chiaramente all’interno della questione: gli articoli 18 e 19 del nuovo decreto Aiuti-ter hanno previsto un nuovo bonus di 150 euro in favore di una platea di beneficiari piuttosto ampia, che può essere riassunta nelle seguenti categorie: 

  • lavoratori dipendenti;
  • pensionati;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
  • lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti-ter”;
  • chi, per il mese di novembre 2022, percepirà l’indennità di disoccupazione Naspi o DISCOLL;
  • i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”, iscritti alla Gestione separata dell’Inps, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • dottorandi e assegnasti di ricerca;
  • percettori nel 2022 dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti-ter” alla Gestione separata;
  • ecc.
     

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Le domande entro il 31 gennaio

Per quanto concerne, nello specifico, i dipendenti, l’INPS ha già dato diversi chiarimenti con la circolare n°116. Ma ora ne arriva un’altra – risale, come anticipato, alla giornata di ieri – che si concentra sulle altre categorie di lavoratori coinvolti dal bonus. In generale, tutti gli aventi diritto dovranno formulare le loro domande e presentarle entro non oltre il 31 gennaio 2022. Mentre, a ricevere l’incentivo in automatico saranno: 

  • chi nel mese di novembre 2022 ha ricevuto l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;
  • i beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • i percettori del reddito di cittadinanza;
  • i lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021, e dall’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021.
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Infine, da ricordare che anche i lavoratori domestici, Colf e badanti, riceveranno il bonus in automatico, purché abbiano uno o più rapporti di lavoro rilevati alla data del 24 settembre 2022.

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