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Partita Iva a regime forfettario, attenzione alla fattura elettronica: al via le sanzioni

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Partita Iva: obbligo di fatturazione anche per i forfettari

Dalla giornata di ieri, giovedì 1° settembre, sono scattate le sanzioni amministrative previste (tra il 5 e il 10 per cento dei corrispettivi) per chi non ha trasmesso entro il 31 agosto le fatture elettroniche emesse nel mese di luglio del 2022. Una sanzione prevista anche se si tratta di contribuenti in regime forfettario, obbligati dallo scorso mese di luglio. 

Dal 1° settembre obbligo di fatturazione anche per il forfettario

Inoltre, anche se la la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica comunque la sanzione amministrativa da euro 250 a 2.000 euro.

Ricordiamo, infatti, che a partire dallo scorso 1° luglio, anche i contribuenti in regime forfetario che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25 mila euro sono obbligati, al pari di tutti gli altri contribuenti in regime Iva ordinario, all’utilizzo della fatturazione elettronica.

Sanzioni per mancato adempimento

In verità, a voler essere precisi, la fattura elettronica va emessa e trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dall’operazione, ma per i contribuenti in regime forfetario, al fine di consentire un graduale allineamento alla disciplina ordinaria, il legislatore ha previsto che per le fatture relative al terzo trimestre 2022 non si applicheranno sanzioni se la fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nonostante ciò, a partire dal ottobre 2022, anche i forfettari dovranno dunque procedere entro 12 giorni all’emissione.

Leggi anche: Fatturazione elettronica: forfettari vicini all’obbligo

Chi non è più esonerato dalla fatturazione

Scendendo nei dettagli, l’articolo 18 del D.L. n. 36/2022 ha dunque eliminato l’esonero sino al momento attualmente esistente dall’obbligo di fatturazione elettronica per:

  • i soggetti in “regime di vantaggio” (D.L. n. 98 del 2011);
  • i contribuenti in “regime forfettario” (L. n. 190 del 2014);
  • le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a 65 mila euro.

Pertanto, tali soggetti ora sono, a partire dal 1° luglio 2022, obbligati alla trasmissione della fattura in modalità elettronica.

Chi rimane ancora escluso dall’obbligo

D’altro canto, invece, i titolari di partita Iva che continuano a rientrare tra le ipotesi di esclusione sono:

  • gli operatori del settore sanitario che, per i noti vincoli in materia di privacy posti dal Garante, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni professionali i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, D.L. n. 119/2018);
  • i piccoli produttori agricoli: in questo caso, l’esclusione riguarda l’obbligo di fatturazione in generale (di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
  • i contribuenti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino a 25 mila euro.
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