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Aumento stipendi, ecco quando arrivano: le ultime novità del Decreto Lavoro

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Approvato -lo scorso 1° maggio- il decreto lavoro, si procederà ad un ulteriore taglio del cuneo fiscale che comporterà aumenti in busta paga.

È stato approvato il primo maggio dal consiglio dei ministri il decreto lavoro con il quale si procede ad un ulteriore taglio del cuneo fiscale che si tradurrà in una cifra media che oscilla tra gli 80 e i 100 euro in più in busta paga. In merito occorre precisare che il taglio del cuneo fiscale e contributivo sarà una tantum per cinque mesi e salirà poi di altri quattro punti fino a raggiungere i sette. Alla luce di ciò in molti si chiedono quando arriveranno gli aumenti degli stipendi. Cerchiamo adesso di fare chiarezza in merito. 

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Le novità introdotte con il decreto lavoro 

L’articolo 34 del decreto lavoro stabilisce come per i periodi di paga che vanno dal primo luglio 2023 al 30 novembre 2023 la misura dell’esonero passa da due a sei punti percentuali. Due punti verranno applicati ai redditi fino a 35mila euro mentre i sette punti riguarderanno quelli fino a 25mila euro. La misura più importante e corposa – che assorbe circa 4 miliardi – è il nuovo taglio del cuneo fiscale. In particolare, sono 4 i punti aggiuntivi, da luglio a dicembre, che portano complessivamente a sei punti il taglio per i redditi fino a 35 mila euro e a 7 quello per i redditi minori, fino a 25 mila euro.  

La durata e i fringe benefit

Senza dubbio non è semplice prevedere cosa accadrà nel 2024. Quello che appare certo è che a dicembre si dovrebbe tornare alla situazione attuale e cioè all’esonero di 2 o 3 punti. Tuttavia, da gennaio andrà perlomeno rifinanziata la misura già in vigore che su base annuale vale un po’ meno di 5 miliardi. Veniamo ora ai fringe benefit. La soglia di quest’ultimi per i lavoratori con figli a carico è stata innalzata a 3mila euro. Ecco cosa si legge nella bozza del decreto lavoro: “limitatamente al periodo di imposta 2023 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utente domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000”.

 

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