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Assicurazione Auto, multe ai veicoli anche su strade private se di uso pubblico

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Assicurazione Auto. Tutte le strade che abbiano un uso pubblico, siano esse pubbliche o private, sono soggette alle norme del Codice della Strada, pertanto l’obbligo assicurativo vale anche se l’auto è parcheggiata in un luogo privato ma aperto alla circolazione. Insomma, non fa differenza che che l’auto senza assicurazione si trovi in sosta in un’area privata, perché questa situazione non esime il proprietario dall’obbligo che ha di assicurare il suo veicolo, in special modo se l’area ha una destinazione ad uso pubblico, e quindi risultando si conseguenza aperta alla circolazione. Vediamo, ora, nel dettaglio, perché la Cassazione è giunta a questa conclusione nell’ordinanza n. 37851/2022 sul tema dell’assicurazione auto.
 

Assicurazione auto: multe anche su strade private ai veicoli non coperti

Dunque, il GdP respinge l’opposizione a un verbale di accertamento con il quale è stata irrogata la multa al trasgressore per aver sostato la sua auto priva di assicurazione in un luogo privato. La decisione è già presa, ma il Tribunale in appello conferma la circostanza perché anche se l’auto è stata parcheggiata in un luogo privato tale area era comunque aperta alla circolazione. La tesi, poi, viene riconfermata anche dalla Cassazione che, nel respingere il ricorso del trasgressore soccombente fa presente che il Tribunale, con una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ha affermato che: “Come si desume dalle fotografie in atti, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l’obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi”.

La ratio evidenziata dalla Cassazione

E si aggiunge che, richiamando la Cassazione n. 14367/2018, allora: “(La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.”
 

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